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Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova




Il codice del 1988 ha introdotto una distinzione molto importante e significativa tra mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova. In un processo di parti, le parti indicano al giudice il tema di prova che sarà verificato in contraddittorio mediante strumenti che funzionano come fatti rappresentativi.
L'esame dei testimoni e delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia e i documenti sono mezzi di prova che si caratterizzano per l'attitudine ad offrire al giudice risultante probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione: sono mezzi destinati ad incidere in maniera risolutiva sull'esperienza del giudice. In altri termini rappresentano al giudice il fatto da provare. Al contrario, i mezzi di ricerca della prova (ispezione, perquisizione, sequestro, intercettazione) non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria.
Nel sistema processuale del codice del 1988 la prova è, cmq, unicamente quella assunta nel contraddittorio fra le parti e, quindi, nel corso dell'istruzione dibattimentale oppure nell'incidente probatorio. Nelle indagini preliminari non si assumono prove ma soltanto elementi di prova, che acquisiranno dignità di prova se ed in quanto verranno assunti in contraddittorio delle parti nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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