Skip to content

Mezzi di prova tipici e atipici nel processo penale


Con l’espressione “mezzo di prova” si vuole indicare quello strumento processuale che permette di acquisire un elemento di prova, il codice prevede sette mezzi di prova tipici, e cioè regolamentati dalla legge nelle loro modalità di assunzione.
Essi sono: la testimonianza, l’esame delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia e i documenti.
Le modalità di assunzione sono predisposte in maniera tale da permettere al giudice e alle parti di valutare nel modo migliore la credibilità della fonte e l’attendibilità dell’elemento di prova che si ricava.
Il codice non impone la tassatività dei mezzi di prova, consentendo l’assunzione di prove atipiche.
Tuttavia è possibile ammettere una prova atipica soltanto se questa è idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.
Occorre che il giudice senta le parti sulle modalità di assunzione della prova prima di decidere.
La prova atipica può essere ammessa se presenta due requisiti:
deve essere idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, capace di fornire elementi attendibili e di permettere una valutazione sulla credibilità della fonte di prova;
deve assicurare la libertà morale della persona-fonte e cioè deve lasciare integra la sua facoltà di autodeterminarsi.
Le modalità di assunzione sono prescritte dal giudice dopo aver ascoltato le parti.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.