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Misure coercitive e misure interdittive




Le misure cautelari personali si dividono in misure coercitive e misure interdittive.
Le singole misure coercitive sono previste negli artt. 281-286 c.p.p. e sono:

1) divieto di espatrio: impone al destinatario dello stesso di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice;

2) obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: con tale provvedimento il giudice prescrive all'imputato di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria fissando i giorni e le ore di presentazione e nell'effettuare tale fissazione tiene conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato;

3) allontanamento dalla casa familiare: con questo provvedimento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. Il giudice, su richiesta del p.m., può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4) divieto e l'obbligo di dimora: è una forma di limitazione della libertà personale con cui si prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune vicino ovvero di una frazione di quest'ultimo. Il legislatore soggiunge che se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce in modo adeguato il soddisfacimento delle esigenze cautelari si può disporre l'obbligo di dimora nel territorio di un altro comune o frazione di esso. Con tale provvedimento, il giudice indica, altresì, l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione.

5) arresti domiciliari: l'imputato è tenuto a non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza. Con questo provvedimento il giudice, se necessario, impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. È, altresì, disposto che, ove l'imputato non possa altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versi in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario al fine di provvedere alle suddette esigenze ovvero al fine di esercitare un'attività lavorativa.

6) custodia cautelare in carcere o in luogo di cura: è la più grave delle misure coercitive. Il giudice ordina agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando è imputata:
a. una donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
b. una persona che ha oltrepassato l'età di 70 anni;
c. una persona tossicodipendente o alcool dipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, quando l'interruzione del programma potrebbe pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.

Inoltre, non può essere mantenuta o disposta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione o cmq tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. A tale regola vengono tuttavia apportati alcuni temperamenti.
Infine, la misura della custodia cautelare in carcere non può essere disposta se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Le misure interdittive possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni. Dette misure consistono nella sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori con cui si priva l'imputato temporaneamente in tutto o in parte dei poteri inerenti all'esercizio di detta potestà.
La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è una misura con cui il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività inerenti all'ufficio o al servizio.
Infine, la misura del divieto temporaneo di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese comporta la temporanea interdizione all'imputato in tutto o in parte delle attività inerenti a dette professioni o uffici.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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