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Modalità di deliberazione nel processo penale


Il codice regola anche le modalità di deliberazione, che tendono a garantire la libertà morale dei componenti del collegio.
I giudici sono tenuti ad enunciare le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre, poiché il convincimento può mutare in relazione all’esito del dibattito interno.
Altre norme tendono a ridurre, nei limiti del possibile, l’influenza dovuta all’anzianità o ala carica: il presidente raccoglie i voti cominciando con il giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo.
Ulteriori norme impongono anche sotto il profilo procedimentale il rispetto del principio del favor rei: in caso di parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all’imputato.
La deliberazione si svolge in segreto in camera di consiglio, e cioè senza la presenza di altre persone che non siano i giudici.
Costoro sono obbligati a mantenere il segreto sulla deliberazione.
Conclusa la deliberazione, il presidente redige il dispositivo e lo sottoscrive.
In esso è riassunto il “comando” nel quale si traduce la decisione e che può essere, in sintesi, il proscioglimento o la condanna.
Se il giudice ha deciso il proscioglimento, deve riassumere i motivi in una delle formule tipiche che esamineremo tra poco.
Se ha deciso di condannare, il capo penale del dispositivo contiene l’indicazione della pena che viene applicata al colpevole; se vi è stata costituzione di parte civile, il capo civile del dispositivo contiene la decisione sul risarcimento del danno.
Una volta sottoscritto il dispositivo, l’organo giudicante rientra nell’aula di udienza, ed il presidente (o altro giudice) lo legge.
Di regola accade che la motivazione non possa essere redatta immediatamente: se il caso è giunto fina al dibattimento, esso deve essere di una qualche complessità; ed allora il codice prescrive il termine (ordinario di 15 giorni, ma che può giungere fino a 90) entro cui l’intera sentenza (motivazione + dispositivo) deve essere depositata in cancelleria.
Il pubblico ufficiale addetto al deposito della sentenza, cioè il cancelliere, vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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