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Modalità di versamento dell'IVA

Il versamento dell'iva deve avvenire con cadenza mensile o trimestrale a seconda del regime adottato. Possono optare per la liquidazione trimestrale i contribuenti che hanno un volume d'affari non superiore a 309.874,14 euro se operanti nel settore dei servizi e 526.456,90 per le altre attività. In questo caso l'importo da versare per ciascun trimestre deve essere maggiorato di un interesse pari all'1%.
I contribuenti mensili sono tenuti al versamento dell'iva entro il 16 del mese successivo a quello di competenza, i contribuenti trimestrali entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. L'imposta da versare è data dalla differenza tra l'iva a credito e quella a debito del periodo, tenuto conto dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell'anno percedente.

Tratto da OPERAZIONI DI GESTIONE FINANZIARIA DI UN'AZIENDA di Eleonora Anastasia Ladini
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