Skip to content

Motivi di revisione




I casi di revisione sono tassativamente previsti dalla legge nell'art. 630 c.p.p. e sono 4:

1. se fra due sentenze o fra un decreto e una sentenza c'è un conflitto teorico di giudicati, cioè se dei fatti posti a fondamento di una sentenza o di un decreto penale di condanna non sono conciliabili con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile perché illogici, incompatibili. Le due sentenze non si contraddicono palesemente.
Es: quando di uno stesso reato sono accusate due persone che si esclude abbiano agito in concorso.
In questa situazione la revisione opera come rimedio risolutivo del conflitto teorico di giudicati. L'annullamento è subordinato ad un riesame nel merito delle due decisioni, che tenda ad accertare se sia o no errata la sentenza di cui si domanda la revisione;

2. se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato sulla base di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una questione pregiudiziale. Quando la questione pregiudiziale viene meno, si può rimettere in discussione la decisione penale;

3. se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che non esistevano al momento del processo e che dimostrano che il condannato deve essere prosciolto.
Es: un testimone o un documento che non si conosceva allora;

4. se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.