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Natura normativa o convenzionale delle condizioni generali di contratto


Discussa è la natura normativa o convenzionale delle condizioni generali di contratto, e da ciò discende l’applicabilità di un diverso tipo di canoni ermeneutici.
Se si propende per la natura normativa, troveranno applicazione i criteri dell’art. 12 prel. c.c. e dunque il canone letterale sarà quello della ratio legis delle condizioni generali di contratto.
Se, invece, si attribuisce alle condizioni generali di contratto natura convenzionale, troveranno applicazione i criteri di cui all’art. 1362 c.c., ovvero il criterio letterale e sussidiariamente quello della comune intenzione delle parti.
Attribuire alle condizioni generali di contratto natura normativa o convenzionale produce conseguenze anche sul rapporto con le altre clausole del contratto.
Se si riconosce alle condizioni generali di contratto natura di norme giuridiche, queste non potranno subire modificazioni una volta che siano state inserite nel contratto; se, invece, si conferisce loro natura negoziale, sia che si presentino come parte dell’accordo che come atto negoziale esterno quest’ultimo, la natura convenzionale delle clausole in entrambe le ipotesi determinerà un inevitabile interferenza.
Preferibile è la teoria che attribuisce a alle condizioni generali natura di negozio unilaterale che integra futuri contratti da stipulare con gli aderenti.
In questo senso, le condizioni generali, ponendosi fuori e prima del contratto acquistano una rilevanza autonoma.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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