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Negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento


Con il contratto di negoziazione l’intermediario, in nome e/o per conto del cliente (negoziazione per conto di terzi), ovvero direttamente (negoziazione in nome proprio), esegue gli ordini relativi a (o effettua) operazioni in strumenti finanziari impartitigli dall’investitore ovvero a lui trasmessi da altro intermediario.
Si tratta del contratto di “base” o quadro che l’investitore stipula con l’intermediario autorizzato allorquando inizia ad operare sul mercato mobiliare e nel quale sono fissate le regole relative allo svolgimento delle successive operazioni in strumenti finanziari.
Il regolamento intermediari della Consob fissa la regola della c.d. best execution delle negoziazioni e cioè l’obbligo per l’intermediario di eseguirle “alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse”.
Riguardo alla tempestività dell’esecuzione degli ordini, il regolamento intermediari obbliga i soggetti abilitati al rigoroso rispetto della loro priorità cronologica e della necessaria immediata comunicazione dell’eventuale rifiuto di eseguirli.
In ogni caso, le negoziazioni di strumenti finanziari diversi dai derivati devono essere eseguite esclusivamente sui mercati regolamentati (c.d. principio di concentrazione).
Il regolamento intermediari disciplina, poi, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini che intercorre fra due intermediari, l’uno dei quali sia autorizzato a raccogliere e trasmettere gli ordini degli investitori e l’altro alla negoziazione e al collocamento: le regole riguardano essenzialmente il rispetto del principio cronologico della trasmissione e della separazione degli ordini nonché i diritti informativi dell’investitore.
Quanto al contratto di collocamento di strumenti finanziari va aggiunto che l’intermediario può anche garantire il buon esito dell’operazione, vuoi impegnandosi ad acquistare gli strumenti finanziari non collocati (collocazione con assunzione di garanzia), vuoi acquistandoli direttamente per poi procedere al loro collocamento fra il pubblico (collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo).
Un risparmiatore può acquistare uno strumento finanziario dando un ordine di negoziazione oppure aderendo a un collocamento effettuato dall’intermediario.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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