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Nesso causale: valutazione medico legale del danno

Nesso causale: valutazione medico legale del danno


Una volta riconosciuto il nesso causale, al fine di stabilire la diversa misura del beneficio economico, il medico procede alla valutazione del danno, basandosi sulle tabelle di cui al d.p.r. 834/81 e al d.p.r. 349/84.
La tabella A contiene l’elenco delle lesioni e infermità che danno diritto a pensione vitalizia, la tabella B l’elenco delle lesioni e infermità che danno diritto all’indennità.
Le infermità della tabella A vengono distinte in 8 categorie che comprendono infermità classificate in base alla loro diverse gravità in percentuali di invalidità progressivamente crescenti.
Nella tabella B sono elencate infermità alla cui percentuale di invalidità permanente oscilla tra il 10% e il 20%.
 Qualora si tratti di infermità o di menomazioni che vengono specificamente elencate nelle tabelle, non vi sarà alcun problema valutativo; se invece l’infermità o le menomazioni obiettivate nel singolo caso non sono specificamente contemplate nelle tabelle, si impiegherà il cosiddetto criterio analogico o di equivalenza.
Perciò che riguarda infine le menomazioni preesistenti e sopravvenute è stabilito che:
a. quando il dipendente, già affetto, per cause estranee al servizio, da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perde in tutto o in parte per causa di servizio l’organo superstite, il danno è ascritto alla categoria corrispondente all’invalidità complessiva risultante dalla compromissione dei due organi;
b. quando il dipendente perde parzialmente o totalmente l’organo superstite per motivi estranei al servizio, successivamente alla perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, dovuta quest’ultima a causa di servizio, il danno viene ascritto alla categoria corrispondente all’invalidità complessiva risultante dalla menomazione dei due organi (a differenza di quanto avviene in sede INAIL).

Domanda di riconoscimento del danno alla causa di servizio


L’impiegato che abbia contratto infermità, per farne accertare l’eventuale di tendenza alla causa di servizio deve, entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato un evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione, presentare domanda scritta all’amministrazione dalla quale direttamente dipende.
Si tratta di dati che potranno essere meglio documentati con una adeguata certificazione medico legale.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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