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Novità introdotte dalla recente riforma


Una prima è quella di aver attribuito anche al curatore la legittimazione ad impugnare il decreto di esecutività ed in particolare il curatore può oggi, diversamente dal passato, impugnare l’ammissione di un credito se la ritiene infondata e tutto questo senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del giudice. Il curatore ha però questa legittimazione solo a condizione che si tratti di crediti contro i quali si era già opposto e sono stati tuttavia accolti dal giudice.
Una seconda novità è quella di aver disposto che queste impugnazioni non seguano più il rito del processo ordinario di cognizione ma quello camerale data la lunghezza dei primi. La particolarità sta anche nel fatto che si prevede che questo giudizio si conclude con decreto invece che con sentenza, il quale non è soggetto ad appello ma solo a ricorso per cassazione.
Altra novità riguarda la composizione del collegio che deve provvedere sulle impugnazioni dello stato passivo. Si è previsto infatti che il giudice delegato non può far parte del collegio. Ultima novità è l’aver escluso l’impugnazione dei crediti ammessi con riserva avendo introdotto l’art.113 bis per la disciplina delle modalità di scioglimento della riserva.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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