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Nozione di reddito fondiario


I redditi fondiari sono, (secondo la definizione dell'art 25 del TUIR), i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
I redditi degli immobili che non sono determinabili catastalmente e quelli degli immobili situati all'estero fanno parte della categoria dei “redditi diversi”.
Sono produttivi di reddito fondiario soltanto i terreni atti alla produzione agricola. Non generano reddito fondiario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli e quelli che appartengono a società commerciali.
Le costruzioni rurali ed i fabbricati usati per l'esercizio di attività commerciali non danno origine a redditi di natura fondiaria in quanto concorrono alla produzione del reddito dei terreni, del reddito d'impresa commerciale e del reddito di lavoro autonomo.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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