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Nullità relative nel processo penale


Nullità relative, sono tutte le nullità speciali che non rientrano nelle ipotesi di nullità assoluta o intermedia, sono residuali agli artt. 179 e 180 c.p.p.
Queste nullità sono dichiarate su eccezione di parte ed entro brevi limiti di tempo, e inoltre sono sanabili.
Queste nullità sono dichiarabili dal giudice su eccezione di parte e, più precisamente, della parte interessata.
Al giudice è precluso, di regola, il potere di rilevare tali nullità d’ufficio, salvo che tale facoltà sia lui espressamente concessa dalla norma che prevede la nullità relativa come pena per la sua violazione.
I termini per eccepirle sono più brevi di quelli previsti per le nullità intermedie.
Ove, per qualunque motivo, il giudice non vi provveda prima del giudizio, le parti devono riproporre l’eccezione tra le questioni preliminari del giudizio stesso.
Se non sono dichiarate neanche dal giudice del giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della sentenza.
Rientrano in questa tipologia tutte le nullità speciali, e cioè richiamate da singole norme, che non sono riconducibili ai regimi di nullità assoluta o intermedia: si ragiona per esclusione.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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