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Obbligazionarie diverse dal contratto: pagamento dell’indebito

OBBLIGAZIONARIE DIVERSE DAL CONTRATTO: PAGAMENTO DELL’INDEBITO


Pagamento dell’indebito →  viene eseguita una prestazione non dovuta
- Indebito oggettivo → non c’è un rapporto obbligatorio che giustifica il pagamento (es. pago per sbaglio un debito già estinto, pago un debito derivante da un contratto nullo..)
- Indebito soggettivo → si paga per errore un debito altrui
Si deve trattare di errore scusabile, cioè che non dipende da scarsa diligenza di chi paga
Se l’errore è inescusabile il creditore è tutelato e non deve restituire niente perché il debito si ritiene estinto (è chi ha pagato che subentra nei diritti del creditore)

In entrambi i casi, chi riceve il pagamento ha l’obbligo di restituzione; nel caso di indebito soggettivo, il creditore che si è privato in buona fede di titolo e garanzie del credito non è obbligato alla restituzione

Se l’oggetto della prestazione era denaro o cose fungibili, deve restituire l’equivalente; se ha ricevuto in buona fede deve gli interessi dal giorno della domanda, se in mala fede dal giorno del pagamento

Il ricevente in buona fede che ha alienato la cosa deve restituirne il corrispettivo (niente se l’alienazione era gratuita); se il ricevente era in mala fede deve restituire la cosa o il suo valore, ma il soggetto che ha pagato può scegliere di pretendere il corrispettivo (se maggiore)

Non ci sono norme che regolano la restituzione di una prestazione di fare non dovuta, anche se secondo la giurisprudenza bisogna far riferimento al valore patrimoniale della prestazione

… in alcuni casi non vi è obbligo di restituzione

Obbligazioni naturali → non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace
Significa che i vincoli morali o sociali non si traducono in obblighi giuridici ma sono idonei a giustificare spostamenti patrimoniali, quindi quanto dato in adempimento di un dovere morale o sociale non è giuridicamente privo di causa e quindi non è ripetibile (es. debito derivante da scommessa lecita ma non autorizzata)

Famiglia di fatto = coppia non coniugata che vive rapporti di tipo coniugali
I vincoli che si costituiscono nella famiglia di fatto sono fonte di doveri morali e sociali (es. contribuzione ai bisogni comuni) → le prestazioni compiute spontaneamente non vanno restituite

L’altro caso in cui non vi è obbligo di restituzione è quello della prestazione non dovuta perché contraria al buon costume (se io pago in base ad un contratto che però è nullo perché contrario al buon costume, sono fatti miei e non posso richiedere indietro i soldi)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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