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Obbligazioni del mandatario

Egli deve eseguire il mandato con diligenza, rispettando i limiti fissati nel mandato. Deve rispettare le istruzioni ricevute dal mandante, operando in modo da realizzare al meglio l'interesse del mandante, rendendo note a tal fine le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato.
Eseguito il mandato, deve darne comunicazione al mandante, anche per consentirgli di valutare se l'incarico è stato eseguito correttamente.
Conclusa l'attività gestoria, il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato.
Il mandatario non risponde verso il mandante delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contrattato.
Il mandatario può eseguire il mandato anche a mezzo di un'altra persona (sostituto). A tal fine è necessaria l'autorizzazione del mandante.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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