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Organizzazione del sistema trapianti: la legge 91/99


La l. 91/99 prevede:
a. un centro nazionale trapianti, centri interregionali e centri regionali, che presiedono l’insieme delle attività e, in particolare, la gestione delle liste d’attesa e l’assegnazione degli organi;
b. la definizione della figura del coordinatore delle attività di prelievo finalizzata alla gestione dei rapporti con i familiari;
c. la realizzazione di un sistema informatico nazionale dedicato alla gestione e al coordinamento di tutte le attività;
d. la definizione di regole e metodologie condivise ed attuate da tutto il sistema trapianti in modo trasparente.

Sanzioni penali per il trapianto a scopo di lucro


Il codice penale punisce sia il trapianto a scopo di lucro che il trapianto abusivo.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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