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Over-allotment, stabilizzazione e greenshoe

Nei contratti di collocamento è prevista la facoltà per il global coordinator, in caso di oversubscription, di consegnare agli investitori istituzionali un numero di azioni superiore a quello dichiarato (over-allotment option). L’eccedenza consentita si aggira intorno al 10-15 % dei titoli oggetto dell’offerta. Tali azioni sono messe a disposizione, con un contratto di prestito titoli (stock lending) della durata di 30 gg, da parte di alcuni azionisti della società. Questi ultimi, o l’emittente stesso, concedono gratuitamente al global coordinator anche una opzione di acquisto, detta greenshoe, al prezzo di collocamento, per il medesimo quantitativo di titoli, da esercitarsi entro la scadenza del prestito titoli. Il global coordinator deve, quindi, restituire entro 30 gg azioni che non possiede, ma per le quali ha una facoltà di acquisto.
Si possono verificare 2 scenari:  

1) Se nei 30 gg successivi all’offerta, le quotazioni del titolo scendono sotto il prezzo di collocamento, il global coordinator acquista azioni sul mercato, e alla scadenza dello stock lending le consegna agli azionisti dai quali le aveva prese in prestito senza esercitare la greenshoe optino;

2) Se, invece, in tale periodo il prezzo della azione permane sopra quello di collocamento, alla scadenza del prestito titoli il global coordinator esercita l’opzione di greenshoe, acquista le azioni, e, qualora la greenshoe fosse stata accordata da soggetti diversi dai prestatori delle azioni, provvede a consegnarle a questi ultimi.

L’attività di sostegno alle quotazioni del titolo effettuata nei primi 30 gg di negoziazione tramite il meccanismo dell’over-allotment è detta stabilizzazione.

Tratto da CORPORATE E INVESTMENT BANKING di Alessandra Depaola
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