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Partecipazioni qualificate e gruppi di società


L’assunzione di partecipazioni qualificate riconosce a chi le detiene la capacità di incidere costruttivamente sui meccanismi di formazione delle decisioni sociali.
Le partecipazioni rilevanti sono quelle partecipazioni di entità significative. La prima ipotesi è rappresentata dal possesso di una partecipazione di entità pari, o superiore al 2%. Il socio che la detiene ha l’obbligo di comunicare l’entità della partecipazione posseduta, così come le eventuali variazioni in aumento o diminuzione oltre le soglie del 5%, 7,5%, 10% e successivi multipli di cinque.
Con l’accrescersi della misura del possesso azionario aumenta la possibilità per il soggetto che ne è detentore di influenzare i meccanismi di formazione delle determinazioni sociali.
Il legislatore individua come ulteriore soglia di rilevanza quella del 30%. Con questa soglia si assume l’obbligo di promuovere un’offerta diretta ad acquistare la totalità delle azioni degli altri strumenti che attribuiscono il diritto di voto.
L’OPA obbliga colui che viene a detenere una posizione di sicuro rilevo quanto alla capacità di influire sulla gestione a comprare le azioni da tutti coloro che intendano dismetterle a fronte del pagamento non liberamente negoziato ma autoritariamente imposto. Il prezzo offerto dovrà essere infatti, non inferiore a quello pagato dall’offerente nei 12 mesi precedenti l’offerta.
La relazione che viene a stabilirsi tra la società partecipante che detiene un’influenza dominante sulla società partecipata è una relazione di controllo; essa ricorre nelle seguenti due ipotesi:
1) quando l’entità della partecipazione è tale da garantire alla società che la possiede la disponibilità della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
2) quando la partecipazione attribuisce la maggioranza, ancorché non assoluta, dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Il collegamento tra società sussiste ogni qual volta la partecipazione detenuta sia di entità tale da rendere irrealistico che l’attività sociale possa essere indirizzata dagli altri soci ignorando sistematicamente le posizioni espresse dal detentore di quest’ultima. La relazione di collegamento è presunta anche in presenza di una partecipazione del 20%.
Il controllo viene preso in considerazione come fattispecie generatrice dell’obbligo di redigere un bilancio consolidato delle attività che si imputano alle società astrette dalla descritta relazione.
Il controllo costituisce fatto che fa sorgere a carico della società controllata il divieto di rendersi acquirente di partecipazioni nella società controllante, se non con l’osservanza degli stessi limiti previsti per l’acquisizione di azioni proprie.
Il gruppo di società costituisce un modello organizzativo per lo svolgimento di attività di impresa in cui all’unitarietà sotto il profilo economico del fenomeno imprenditoriale fa da contraltare una pluralità di figure soggettive cui vengono imputati i diversi momenti dello stesso.
L’esercizio del poter di direzione da parte della società che si pone al vertice del gruppo si deve necessariamente ispirare ad una valutazione che tenga conto delle esigenze dell’impresa nel suo complesso.
Per le società soggette al potere di direzione e coordinamento da parte di un’altra società esiste una speciale forma di pubblicità, attraverso:
- l’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese dedicata proprio alle società sottoposte a potere di direzione e coordinamento
- obbligando la società ad indicare tale situazione di soggezione anche nei propri atti e nella propria corrispondenza

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