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Periodo post classico: manomissioni

PERIODO POST CLASSICO: MANOMISSIONI


Resta la distinzione fra manomissioni civili e non.
1) La manum. vindicta viene posta in essere dinanzi al magistrato (anche municipale) con una semplice dichiarazione del padrone.
2) La manumissio in sacrosanctis ecclesiis ha luogo dinanzi al vescovo e alla comunità dei fedeli (da Costantino in poi);
3) la manum. testamento avviene informalmente

Le antiche manumissioni pretorie conferiscono la latinità, ma con Giustiniano producono gli stessi effetti di quelle civili. Giustiniano abroga le limitazioni alle manomissioni che erano state introdotte dalle leggi augustee. Rimane solo il divieto di manomettere in frode ai creditori.
La nuova figura dei coloni si affianca agli schiavi. L’affitto di fondi rustici tende atrasformarsi in un vincolo ereditario alla terra. In Oriente diventano adscripticii (sottoposti alla giurisdizione del padrone e registrati con la terra a fini fiscali)

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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