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Prescrizione e decadenza

La prescrizione estintiva produce l’estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto stesso, che non lo esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge. Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione. Ne sono esclusi i diritti indisponibili, come quelli derivanti dagli status personali, la potestà dei genitori sui figli minori (diritti imprescrittibili), perché questi diritti sono attribuiti al titolare e ne costituiscono spesso, oltre che un potere, anche un dovere. Anche il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione estintiva. (da art. 2934 a 2940 cod.civ.)
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato. Rispetto alla durata si distinguono la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi.
La prescrizione ordinaria trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente: essa matura in 10anni. Un periodo più lungo (20 anni) è stabilito per la prescrizione legata all’usucapione e per i diritti reali su cosa altri.
La disciplina delle prescrizioni è inderogabile: le persone non possono stabilire termini diversi da quelli indicati dalla legge.


Decadenza

È un termine entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale l’esercizio del diritto è definitivamente precluso. Implica quindi, al titolare del diritto, l’onere di esercitare il diritto entro il tempo previsto dalla legge, decorso tale termine non lo potrà più esercitare.
La disciplina della decadenza è diversa da quella della prescrizione:
-    Le persone possono stabilire termini di decadenza diversi da quelli della legge
-    Il decorso del termine non può essere sospeso, o interrotto e ricominciare a decorrere


Tratto da DIRITTO PRIVATO di Marco D'Andrea
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