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Principi Lando e CFR


Seguendo la logica interna dei Principi Lando la regola consente non solo di valutare contegni, ma anche di “rimediare alla incompletezza” del contratto con una funzione integrativa del contenuto, riconosciuta in modo diverso nei vari ordinamenti nazionali e accolta nei Principi con una disposizione che consente al giudice di sciogliere il contratto o di modificarlo “in maniera giusta ed equa” e di condannare al risarcimento dei danni se una parte ha rifiutato di “intavolare trattative” o le ha iniziate “in maniera contraria alla buona fede e alla correttezza”.
La buona fede, nel testo dei Principi, non ha una funzione eteronoma ma di auto-integrazione del regolamento e dell’equilibrio suo proprio posta in luce dal fatto che la clausola “coopera con la volontà delle parti per fare emergere l’assetto che avrebbero scelto se vi avessero potuto provvedere da sé”.
Una finalità che consente di “rimodellare il contratto” di fronte a situazioni non previste o in ipotesi di squilibrio.
Tutto ciò in una prospettiva che non si appiattisce sul modello europeo-continentale al fine di agevolare un raffronto con l’ambiente di common law, ostile ad uno strumento che consente al giudice di sovrapporsi alla volontà delle parti.
Tale confronto è difficile e ne sono una prova i segni di ambiguità presenti: dopo aver ribadito il ruolo della clausola generale, si restringe la sua operatività prevedendo che l’inadempimento dell’obbligo di buona fede non comporta un rimedio per l’inadempimento, ma può precludere alla persona inadempiente di esercitare o fare affidamento su un diritto, rimedio o difesa che essa avrebbe.
Si propone di limitare la possibilità per il giudice di trarre dalla buona fede nuovi diritti e doveri per i contraenti, ma il testo, proprio per la sua ambiguità, lascia spazio a diverse letture.
In esso si dice che la violazione della buona fede non comporta inadempimento, ma ciò non esclude affatto che dal dovere di buona fede possano sorgere nuovi obblighi o diritti.
La buona fede, comunque, è strumento procedurale di controllo dei contegni delle parti e come tale assume una funzione rimediale nel disporre una valutazione negativa e una conseguenza risarcitoria a carico di chi viola tale dovere.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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