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Principio della responsabilità personale nelle sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale

Principio della responsabilità personale nelle sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale


Si è ritenuto che una sanzione improntata al principio della responsabilità personale almeno colposa potesse essere applicata soltanto alla persona fisica in capo alla quale tale elemento psicologico è riscontrabile; di conseguenza, “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione” e “nei casi in cui la violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica o di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti”.
Peraltro, tale ultima disposizione risultava foriera di situazioni assolutamente abnormi e contrastanti con altri principi ispiratori della riforma, posto che gli amministratori di società o coloro i quali avevano concretamente posto in essere il comportamento contravvenzionale incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo di società ed enti avrebbero potuto trovarsi a rispondere di sanzioni sovente del tutto sproporzionate rispetto all’entità del proprio patrimonio e determinate alla stregua di un vantaggio economico loro non riferibile.
In simili situazioni era possibile limitare il quantum dovuto a titolo sanzionatorio.
La norma, infatti, distingue tra le violazioni meramente colpose e quelle commesse con dolo o colpa grave: in ordine alle prime la sanzione non può essere eseguita per un importo superiore a euro 51.645,69 nei confronti dell’autore che non ne abbia tratto diretto vantaggio; con riferimento alle seconde nessun limite è invece posto alla responsabilità dell’autore.
Tali considerazioni hanno comunque indotto il legislatore a modificare la disciplina e, con il d.l. 269/2003, è stato stabilito che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica medesima.
Ad oggi, quindi, la disciplina esaminata trova applicazione solo nei riguardi dei dipendenti o rappresentanti negoziali di persone fisiche.
In simili casi, dunque, saremo in presenza di una scissione tra contribuente e contravventore cui imputare l’obbligazione sanzionatoria (sia pure in presenza di una responsabilità solidale del primo che il debito del secondo).
Anche con riferimento al rapporto tra l’obbligazione dell’autore della violazione e quella del contribuente conviene distinguere le due categorie di violazioni connotate da diverso elemento soggettivo (colpa lieve da una parte e colpa grave e dolo dall’altra); ed infatti:
a. rispetto alle prime, il pagamento della sanzione e, ove siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, estingue tutte le obbligazioni;
b. pure con riferimento alle seconde la natura solidale del vincolo che astringe autore e rappresentato porta a concludere che l’adempimento dell’obbligazione civile ad opera del secondo estingue l’obbligazione sanzionatoria del primo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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