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Principio di separazione dei poteri nel diritto costituzionale

Per la teoria della separazione dei poteri (Montesquieu “spirito delle leggi 1748”) ogni funzione pubblica deve essere attribuita ad un potere distinto (legislativo: elabora leggi; esecutivo: applica leggi; giudiziario: applica le leggi e dirime le controversie), per evitare che concentrazione di attribuzioni possano spianare la strada alla tirannia.  Tuttavia i poteri devono potersi condizionare in modo da bilanciarsi reciprocamente secondo uno schema di pesi e contrappesi (ceck and balance):  in Italia il presidente della repubblica ha come compito principale quello di  garantite gli equilibri fra i diversi poteri.
Ma l’evoluzione costituzionale ha modificato il  principio della separazione dei poteri, infatti:

  • la funzione legislativa:  assume sempre + leggi provvedimento, ovvero regole valevoli per soggetti e situazioni determinate, e l’esecutivo trova in alcuni sistemi la possibilità di emanare degli atti con forza di legge, cosi come avviene in Italia per decreti legge e decreti legislativi;
  • la funzione giurisdizionale: si è allontanata dai modelli tradizionali, infatti i giudici assumono sempre più importanza per la definizione dei contenuti normativi dei testi legislativi;
  • la funzione di indirizzo politico:  va ad aggiungersi alle  tre tradizionali forme di potere. Si tratta  della preventiva determinazione delle linee direttrici dell’azione statale a cui dovranno attenersi poi le attività legislative ed esecutive.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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