Skip to content

Procedure concorsuali, collocamento in mobilità e licenziamento per riduzione di personale

Procedure concorsuali, collocamento in mobilità e licenziamento per riduzione di personale 

Nel caso in cui sia stata avviata una procedura concorsuale, gli organi della procedura (curatore, liquidatore 
o commissario) possono optare per diverse scelte, a seconda che sia stata o meno disposta la cessazione dell'attività. Se la continuazione dell'attività non è possibile, l'art.3 della L.223/1991 prevede che essi possano scegliere di ricorrere al licenziamento collettivo, oppure possono richiedere, laddove sia possibile, l'intervento straordinario della CIG per procedura concorsuale, nel cui ambito attivare il collocamento in mobilita. Qualora, invece, l'esercizio dell'attività continui, essi, operando come un qualunque imprenditore, possono scegliere la procedura di licenziamento per riduzione del personale in forza dell'art.24 L.223, oppure richiedere l'intervento straordinario della CIG, stavolta utilizzando come causa integratrice la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'impresa o la crisi aziendale, optando per il collocamento in mobilità. 
Il legislatore, riconoscendo la particolare situazione di imprese soggette a procedura concorsuale, esonera le stesse dal contributo di mobilità, oltre a prevedere tempi più brevi per la consultazione sindacale. 
Dobbiamo sottolineare che, laddove sia attuato un trasferimento d'azienda o di parte di essa, il trasferimento in se stesso non costituisce giustificato motivo di licenziamento, fermo restando il diritto dell'alienante, o anche dell'acquirente dopo la cessione, di attuare licenziamenti secondo la disciplina generale. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.