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Procedure concorsuali: composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio

PROCEDURE CONCORSUALI: COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO


Sovraindebitamento → perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, e conseguente difficoltà di adempiere le obbligazioni

Il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre un accordo di composizione della crisi → ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti

La proposta va depositata in tribunale e, in caso di insufficienza dei beni/redditi del debitore, deve essere sottoscritta anche da terzi garanti
L’accordo di ristrutturazione deve basarsi su un piano con scadenze e modalità di pagamento dei creditori, e può prevedere che anche i crediti privilegiati siano soddisfatti solo parzialmente e che il patrimonio del debitore sia affidato ad un gestore nominato dal giudice che provvederò alla liquidazione e alla distribuzione del ricavato
La proposta viene formulata dal debitore con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi iscritto nell’apposito registro
Se la proposta soddisfa i requisiti, il giudice fissa un’udienza e dispone il divieto per i creditori di iniziare/proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore fino al momento in cui il provvedimento di omologazione dell’accordo diventa definitivo (eccetto i titolari di crediti impignorabili); durante questo periodo le prescrizioni/decadenze rimangono sospese
I creditori che intendono accettare la proposta inviano la dichiarazione del proprio consenso all’organismo di composizione della crisi; ai fini dell’omologazione è necessario che i creditori rappresentino il 60% dei crediti (non vengono contati i creditori privilegiati che verranno soddisfatti integralmente)

Il debitore che è consumatore, cioè la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale/professionale, può proporre un piano del consumatore in alternativa ad un accordo di composizione della crisi 
Il piano del consumatore è simile all’accordo di composizione della crisi, ma in più deve essere corredato da una relazione dell’organismo di composizione della crisi con le cause dell’indebitamento + la diligenza del consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni + le ragioni dell’incapacità di adempiere
Il piano è omologato solo se il giudice esclude che il consumatore sia stato imprudente/negligente
A differenza dell’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore non è sottoposto all’adesione dei creditori; anche in questo caso vale il discorso del divieto di azioni esecutive

I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo o del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata data pubblicità all’accordo o al piano
In alternativa a queste due opzioni, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione del patrimonio con domanda al tribunale
Il giudice nomina un liquidatore e dispone il divieto per i creditori anteriori di iniziare/proseguire azioni esecutive sul patrimonio
I creditori possono proporre ricorso con la domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione/rivendicazione dei beni
Il liquidatore esamina le domande dei creditori e predispone un progetto di stato passivo; in mancanza di contestazioni non superabili dei creditori il progetto viene approvato, altrimenti il liquidatore rimette gli atti al giudice che provvede alla definitiva formazione del passivo
Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione

Un effetto che può conseguire alla procedura di liquidazione è l’esdebitazione (può beneficiarne solo il debitore persona fisica)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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