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Processo civile: fase introduttiva, istruttoria, decisoria

PROCESSO CIVILE: FASE INTRODUTTIVA, ISTRUTTORIA, DECISORIA


FASE INTRODUTTIVA
La domanda in giudizio si propone con l’atto di citazione, contenente le indicazioni necessarie per definire la questione + i mezzi di prova con cui si intende sostenerla; in particolare, deve contenere la causa petendi (fatti su cui si fonda la domanda) + petitum (conclusioni)
L’atto con cui il convenuto risponde alla chiamata in giudizio è la comparsa di risposta; deve contenere le difese del convenuto + eventuali domande riconvenzionali + i mezzi di prova di cui intende valersi

FASE ISTRUTTORIA
Acquisizione delle prove proposte dalle parti, e si chiude quando il giudice ritiene di aver raccolto tutti gli elementi necessari al giudizio
I principi che regolano questa fase sono il principio dispositivo + onere della prova

FASE DECISORIA
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, scrive e sottoscrive la sentenza = dispositivo (ciò che il giudice dispone, es. condanna, accertamento..) + motivazione (ragioni che giustificano la decisione, sia in fatto che in diritto)
La sentenza viene resa pubblica con il deposito nella cancelleria del giudice + notificata su istanza di una parte alla controparte, che dispone dei termini per l’impugnazione dal giorno della notifica

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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