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Punti e questioni pregiudiziali: i c.d. fatti-diritti


Sulla base di questi rilievi è possibile notare come normalmente il diritto fatto valere in giudizio è individuato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, mentre i fatti rilevanti ai fini dell'esistenza o no del diritto azionato sono non solo i fatti costitutivi, allegati dall'attore, ma anche i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi posti dal convenuto a fondamento delle eccezioni di merito.
Il diritto quindi entra in giudizio attraverso i fatti: mentre però i fatti costitutivi non potranno mancare, i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi ove non allegati al giudizio non impediscono al giudice di pronunciarsi sulla esistenza o no del diritto fatto valere dall'attore.
I fatti, se controversi, hanno bisogno di prova e danno luogo sul piano logico a questioni pregiudiziali che dovranno essere risolte dal giudice per statuire sull'esistenza o no del diritto fatto valere dall'attore.
È opportuno sin d'ora accennare alla possibilità che i fatti (costitutivi, impeditivi, modificativi ed estintivi) rilevanti ai fini del diritto fatto valere siano o meri fatti o fatti-diritti.
Per meri fatti si intendono quei fatti che rilevano unicamente come fatti costitutivi, modificativi, ecc… del diritto fatto valere in giudizio: ad esempio colpa nella responsabilità extracontrattuale, prescrizione, adempimento.
Per fatti-diritti si intendono invece quei fatti che, oltre ad avere rilievo di fatti costitutivi, impeditivi, ecc… ai fini del diritto fatto valere in giudizio dall'attore sono a loro volta l'effetto di una autonoma fattispecie, così che potrebbero anche essi costituire oggetto di un'autonoma domanda: ad esempio qualità di erede dell'attore (o del contenuto) ai fini del credito (o del debito) del de cuius, qualità di proprietario ai fini del diritto al risarcimento dei danni causati al bene dell'attore, al rapporto di parentela ai fini del diritto agli alimenti.
Ove sia allegato un fatto-diritto e sorga su di esso questione pregiudiziale, l'unico diritto su cui il giudice dovrà pronunciarsi con autorità di cosa giudicata è il diritto fatto valere in giudizio dall'attore e non anche il fatto-diritto contestato; di questo il giudice conoscerà solo in via incidentale (incidenter tantum), a meno che una delle parti proponga domanda di accertamento con autorità di cosa giudicata anche del fatto-diritto, o sia la legge ad imporre che l'accertamento del fatto-diritto pregiudiziale sia coperto da autorità di cosa giudicata.

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