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Rapporti di lavoro per favorire l'occupazione

Per favorire ulteriormente l'occupazione, il legislatore del 1991 e del 2003 ha previsto altri tipi di rapporto di lavoro: 
- Contratto di reinserimento, introdotto dalla L.223/1991, destinato a lavoratori che fruiscano da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione (poi venuto meno) o della CIGS. Essi possono essere assunti con tale contratto da imprese che nell'anno precedente non abbiano dato luogo a licenziamenti e che non abbiano, al momento dell'assunzione, in corso una CIG. Il contratto deve rispettare la forma scritta ed essere inviato, in copia, all'INPS ed alla Direzione provinciale del lavoro. I datori di lavoro che danno luogo a tale rapporto ricevono delle agevolazione contributive; 
- Lavoro accessorio, introdotto dal D.Lgs.276/2003, destinato a categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mondo del lavoro o in procinto di uscirne, come dice la stessa disciplina. Si tratta di casalinghe, disoccupati da oltre un anno (che non perdono tale status), studenti, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari che abbiano perso il lavoro da almeno 6 mesi. Essi potranno svolgere prestazioni di tipo accessorio qualora comunichino la propria disponibilità ai servizi per l’impiego, che rilascerà loro una tessera magnetica che attesti la loro condizione. Potranno svolgere attività meramente occasionali (insegnamento privato, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, lavoretti in impresa familiare, piccoli lavori domestici e cose del genere). Il soggetto potrà soddisfare le esigenze di qualsiasi committente, purché non riceva da ognuno di essi compensi superiori a 5000 euro.
Sembra configurarsi, quindi, una fattispecie di lavoro autonomo. Il pagamento dagli utilizzatori/committenti ai soggetti esercenti lavoro accessorio dovrà avvenire tramite specifici buoni, che il committente acquisterà presso le rivendite autorizzate e che il lavoratore tramuterà in
denaro presso il concessionario. I buoni sono esenti da imposizione fiscale, ma grava sul concessionario l’obbligo di versamento contributivo all’INPS ed all’INAIL, una volta trattenute le proprie competenze. 

INTEGRAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO: è da segnalare che con
specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte, da parenti e affini sino al quarto grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza
corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Concludendo, va precisato come l’applicazione di questo istituto sia ancora in fase sperimentale perché la sua diffusione dipende in buona parte dalla costituzione di una rete informativa tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione del sistema. In ogni caso è utile distinguere tra il lavoro
accessorio reso nei confronti delle famiglie e quello reso nei confronti delle imprese. Quest’ultimo, infatti, presenta maggiori rischi di utilizzazione fraudolenta ed a tal fine sono stati individuati particolari limiti procedurali in sede di applicazione della normativa. Per tutti coloro che vogliano utilizzare il lavoro accessorio è necessaria la registrazione anagrafica presso l’INPS, ma solo per i lavori in agricoltura e nei settori del commercio, turismo e servizi sono necessarie alcune
comunicazioni: le indicazioni anagrafiche relative al lavoratore e al periodo di svolgimento dell’attività occasionale, sono immesse telematicamente ed è necessaria la comunicazione preventiva all’INAIL.
- Contratto di inserimento, con finalità formative, di cui abbiamo già parlato.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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