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Rapporti tra contraente ceduto, cedente e cessionario nel contratto


Rapporti tra contraente ceduto e cedente

Ai sensi dell’art. 1408 c.c. il cedente è liberato dalle obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la cessione diventa efficace nei confronti di quest’ultimo (cessione liberatoria), salvo che il contraente ceduto dichiari espressamente di non liberare il cedente (cessione non liberatoria): in tale ipotesi, il ceduto potrà agire nei confronti del cedente in caso di inadempimento del cessionario, configurando così il cedente un obbligato con responsabilità sussidiaria a quella del cessionario.
Come osservato, la cessione diventa “efficace” nei confronti del ceduto dal momento della prestazione del proprio consenso.

Rapporti tra contraente ceduto e cessionario

Per effetto della cessione, il cessionario diventa a tutti gli effetti parte del relativo contratto e, pertanto, ai sensi dell’art. 1409 c.c., entrambe le parti (contraente ceduto e cessionario) possono opporre tutte (e solo) le eccezioni derivanti dal contratto.
Il legislatore fa comunque salva la possibilità che il ceduto possa opporre al cessionario eccezioni fondate su altri rapporti intercorrenti col cedente se ne ha effettuato espressa riserva al momento in cui ha acconsentito alla sostituzione.

Rapporti tra cedente e cessionario

Per effetto della cessione, il cedente trasferisce al cessionario una determinata posizione contrattuale.
Si tratta ora di verificare l’ambito e l’estensione della garanzia che il cedente deve prestare al cessionario: ai sensi dell’art. 1410 c.c. il cedente tenuto a garantire la validità del contratto ceduto (la quale copre la totalità dei vizi: nullità, annullabilità, inesistenza e risoluzione).
In via convenzionale, le parti possono estendere l’obbligo di garanzia gravante sul cedente anche all’adempimento del contratto da parte del contraente ceduto (cosiddetta cessione pro solvendo); il tal caso, il cedente risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Cessione modificativa e cessione parziale del contratto
Nella cessione non è previsto che gli elementi essenziali del contratto siano mutati o modificati per effetto del negozio di cessione.
La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di inserire obbligazioni ulteriori purché aventi oggetto diverso dal contratto ceduto e non incidenti sull’assetto del sinallagma.
Quanto alla ammissibilità di una cessione parziale, la giurisprudenza e la dottrina tendono a negare autonomia alla figura.
Si è infatti osservato che il contratto mediante il quale il cessionario assume su di sé solo una parte della posizione contrattuale debba essere inquadrato come semplice cessione di crediti (o accollo di debiti), subcontratto, ovvero accordo di carattere novativo.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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