Skip to content

Rapporto tra “stato di insolvenza” e “crisi” dell’impresa


La riforma della legge fallimentare ha introdotto, accanto al concetto di “stato di insolvenza”, quello di “stato di crisi”. Il nuovo art. 160, in materia di concordato preventivo, riconosce la legittimazione a formulare ai creditori una proposta concordataria all’imprenditore “che si trova in stato di crisi”. L’ultimo comma del suddetto articolo precisa che “per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”.
Le ragioni di tale scelta sono da ricondurre alla necessità di consentire l’accesso alle procedure concorsuali alternative al fallimento anche all’imprenditore che si trovi in una situazione meno grave rispetto allo stato di insolvenza al fine di agevolare l’emersione dello stato di crisi, con anticipo rispetto a quanto si verifica con la dichiarazione di fallimento.
Dunque, tra crisi ed insolvenza si crea un rapporto che tende a configurare l’insolvenza come una forma più grave di crisi lasciando irrisolte le questioni interpretative sul significato da attribuire al concetto di “temporanea difficoltà” , che costituiva il presupposto oggettivo per l’accesso all’amministrazione controllata. Quest’ultima, abrogata con dlgs 5/2006, consentiva la conservazione dell’impresa ed il suo risanamento. Ad oggi, questa funzione è svolta sia da nuovo concordato preventivo sia dalla nuova procedura introdotta dall’art. 182 bis in tema di ristrutturazione del debito.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.