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Regime di appellabilità nel processo penale: legge 46/2006


La l. 46/2006 ha profondamente modificato il regime di appellabilità delle sentenze pronunciate nel giudizio di primo grado.
Di regola, possono essere sottoposte ad appello le sentenze di condanna e non le sentenza di proscioglimento.
Nei confronti delle sentenze non sottoponibili ad appello è sempre ammesso ricorso per Cassazione.
Per quanto concerne le parti legittimate all’appello, il codice menziona soltanto il Pubblico Ministero e l’imputato.
L’art. 593 c.p.p. pone come regola la generale appellabilità delle sentenza di condanna da parte del Pubblico Ministero e dell’imputato.
La regola è affiancata da un elenco di eccezioni (vi sono sentenze che non possono essere sottoposte ad appello in base a criteri oggettivi e soggettivi):
- sono inappellabili le sentenza di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda, da intendersi come pena originaria e non sostitutiva della detenzione;
- sono inappellabili le sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
- non si può proporre appello contro la sola misura di sicurezza quando la parte non ha impugnato, agli effetti penali, un capo della sentenza di condanna, perché in tal caso la competenza appartiene al tribunale di sorveglianza;
- il solo Pubblico Ministero non può proporre appello contro la condanna pronunciata nel giudizio abbreviato, ha tale potere solo quando la sentenza ha modificato il titolo di reato.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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