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Registrazione e uso del marchio: gli effetti


Il marchio che presenti gli indicati requisiti di validità può essere registrato presso l’UIBM: chi, senza essere in mala fede, ottiene la registrazione acquisisce il diritto esclusivo all’uso  del marchio su tutto il territorio nazionale.
Sul presupposto dell’avvenuta registrazione del marchio in ambito nazionale può ottenersi la registrazione internazionale presso l’organizzazione mondiale per la proprietà industriale con sede a Ginevra.
Indipendente dalla registrazione nazionale è, invece, quella comunitaria.
Il diritto all’uso esclusivo del marchio comporta, in linea generale, che il soggetto in cui favore è stata effettuata la registrazione può impedire a chiunque altro di porre in commercio o pubblicizzare prodotti o servizi identici che siano contraddistinti da un marchio identico o simile.
Tuttavia quando il marchio è celebre o goda di rinomanza, la possibilità di vietare ai terzi l’uso di un marchio simile o identico si estende anche ai prodotti non affini.
L’effetto di tale protezione è soprattutto di tutelare l’investimento che l’impresa abbia operato per costruire la celebrità di un marchio.
Il diritto di uso esclusivo derivante dalla registrazione dura 10 anni dalla data di deposito della relativa domanda ed è rinnovabile per la stessa durata alla scadenza per un numero illimitato di volte.
Sia pur in forma più attenuata la protezione accordata al titolare del marchio registrato (diritto titolato) spetta anche a chi, pur non avendolo registrato, ne abbia fatto uso (diritto non titolato): il c.d. marchio di fatto.
Tale diritto compete anche nei confronti di chi abbia registrato il marchio sia pure nei limiti del preuso.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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