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Regolazione monopolistica dei regimi previdenziali e libera concorrenza: inquadramento delle questioni


L’originaria separatezza fra diritto del lavoro e principi di libera concorrenza è infatti valsa per le situazioni di monopolio riguardanti lo svolgimento di servizi a carattere universale considerati quasi per definizione estranei alla logica del mercato.
Eppure, sull’abbrivio del costante e multiforme dialogo tra giudici nazionali e Corte di Giustizia, quest’ultima si è spina a sindacare la conformità al diritto concorrenziale comunitario anche di quei “servizi di interesse generale” che, pur perseguendo finalità di protezione sociale, non sono per questo necessariamente sprovvisti del carattere di economicità.
Ma, occorre chiedersi, cosa si intende per “regime previdenziale” e in che termini, nei casi in cui questo viene assunto entro una logica monopolistica, si configura l’interferenza con le regole e i principi del diritto comune antitrust.
La nozione di “regime previdenziale” va intesa in senso lato, comprendendo:
- i sistemi finalizzati ad assicurare ai lavoratori dei diversi Paesi europei forme di tutela pensionistica;
- le forme di assistenza per i casi di maternità, malattia, ecc…
- i regimi assicurativi finalizzati a tutelare il lavoratore dai rischi di infortunio o malattia professionale, con relativo esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile.
Tali regimi vengono in rilievo, in termini di conformità con il diritto comunitario, nella misura in cui sono esercitati con modalità monopolistiche o direttamente dallo Stato o da altri enti pubblici.
Al riguardo, le condotte “anticoncorrenziali” sanzionate dall’ordinamento comunitario sono di due tipi: da un lato gli accordi tra imprese o altre pratiche concordate che abbiano come effetto di “impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza”; dall’altro, “lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso”.
Lo scrutinio di legittimità dei sistemi previdenziali ed assicurativi, in riferimento alle disposizioni richiamate, dipende in primo luogo dalla qualificazione del regime previdenziale come “impresa”.
Peraltro, nel caso in cui tale presupposto ricorra, e si accerti ulteriormente l’esistenza di una restrizione della libera concorrenza, non è ancora detto che ciò integri una condotta anticoncorrenziale: secondo quanto disposto dall’art. 86 par. 2 Trattato CE “le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del presente Trattato” ma ciò solamente “nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento della specifica missione loro affidata”.
Solamente quando l’ente previdenziale è qualificabile come impresa e non ricorre quest’ultima deroga, la contrapposizione tra valori sociali nazionali e valori del mercato transnazionale, che richiedono di sanzionare eventuali abusi di posizione dominante da parte dei soggetti gestori di servizi di interesse economico generale, si risolve ipoteticamente in senso più favorevole alle logiche del mercato.

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