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Regole impositive. Il momento impositivo


Nell'iva vi sono regole che stabiliscono il momento in cui un'operazione si considera effettuata (“momento impositivo”), vale a dire la data in cui si determina la “esigibilità dell'imposta”.
Per “esigibilità dell'imposta” la direttiva comunitaria intende “il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un determinato momento, presso il debitore, per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito”.
Per le cessioni di beni, si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili; e nel momento della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili.
Per gli immobili consta la data di stipulazione del contratto, ma se gli effetti sono differiti, conta il momento in cui si producono gli effetti.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate quando è pagato il corrispettivo. Ha rilievo quindi il pagamento.
Sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, quando la fattura è emessa, l'operazione si ha per effettuata. Anche il pagamento di acconti, perciò, deve essere fatturato e sottoposto a imposta.

La base imponibile


La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi contrattuali dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali; ha dunque rilievo il corrispettivo pattuito.
Nel caso in cui non vi è un corrispettivo, si applica il criterio del “valore normale”.
Non concorrono a formare la base imponibile:
- gli interessi moratori e le penalità in genere
- il valore normale dei beni ceduti a titoli di sconto, premio o abbuono
- l'importo degli imballaggi e dei recipienti che devono essere restituiti.

Le aliquote


Le aliquote sono materia mutevole, sia per ragioni di gettito, sia per ragioni di politica economica.
Vi è:
- un'aliquota “normale” (21%).
- un'aliquota ridotta per i generi di largo consumo (10%)
- un'aliquota ridottissima per i generi di prima necessità (4%).

Il diritto di rivalsa


La rivalsa è un credito: un credito del soggetto passivo dell'Iva, nei confronti della controparte contrattuale, che si aggiunge al corrispettivo pattuito.
Il credito sorge dall'addebito dell'Iva nella fattura.
Il rapporto di rivalsa è un rapporto tra privati e può consistere sia in un diritto che in un obbligo.
Il diritto è l'esercizio del credito di rivalsa e di ricevere la fattura. L'obbligo consiste nell'emissione della fattura con addebito dell'imposta.
Dato che vi è un interesse fiscale affichè sorga il credito di rivalsa, la mancata emissione della fattura e il mancato addebito dell'Iva in fattura sono sanzionati.

Il diritto di detrazione


Tipico dell'Iva è il diritto di detrazione attribuito ai soggetti passivi, in misura pari all'imposta che è stata ad essi addebitata in via di rivalsa per gli acquisti di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa.
Tale credito viene denominato “diritto di detrazione”, in quanto si detrae, dall'imposta dovuta sulle operazioni attive, il credito verso il Fisco sorto per effetto degli acquisti di beni o servizi.
Oggetto del diritto di detrazione è l'importo “dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o da lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione”.

Indetraibilità specifica


Per la detrazione dell'Iva sugli acquisti occorre che l'acquisto sia “inerente” all'attività del soggetto passivo. Valgono, sul concetto di inerenza, le considerazioni fatte al riguardo nel campo delle imposte dirette.
Tra le norme che incidono sul diritto di detrazione, va in primo luogo menzionata la regola della “indetraibilità analitica” (o specifica), secondo cui “non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta.”

Il pro-rata


Quando non vi sono legami diretti tra acquisti e specifiche operazioni attive che non sono soggette ad imposta, ed il soggetto passivo Iva esercita sia attività che danno diritto, sia attività che non danno diritto alla detrazione, il calcolo della quota di Iva detraibile è fatto con criterio forfetario (il pro-rata).
La % di detraibilità è pari al risultato della frazione avente al numeratore l'ammontare delle operazioni con diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e al denominatore la somma delle operazioni che danno diritto alla detrazione e delle operazioni esenti effettuate nello stesso periodo.

Indetraibilità oggettiva


Vi sono beni per i quali risulta difficile stabilire la loro inerenza e la loro utilizzazione nell'attività esercitata dal contribuente.
Non è detraibile l'Iva relativa a spese di rappresentanza ed a spese per alberghi, ristoranti, alimenti e bevande.
Non è detraibile neanche l'Iva relativa all'acquisto o alla locazione di fabbricati ad uso abitativo.
L'iva relativa ai telefoni cellulari è deducibile per metà.    

Indetraibilità soggettiva


Gli enti non commerciali possono detrarre soltanto l'Iva relativa agli acquisti fatti nell'esercizio di attività agricole o commerciali.
Il legislatore esclude che siano commerciali le attività consistenti nel possesso di immobili, aerei, imbarcazioni, auto. L'effetto di tale disposizione è la indetraibilità dell'Iva da parte delle società immobiliari di mero godimento e da parte di società costituite al solo scopo di possedere beni usati da soci.


Detraibilità dell'Iva non dovuta.


L'art 21 c7 del Decreto Iva dispone che “se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Nei casi in cui la fattura è stata emessa per una operazione inesistente, chi emette la fattura deve pagare l'imposta e l'intestatario della fattura non ha diritto alla detrazione.
Negli altri casi, invece, a chi riceve la fattura, dovrebbe essere sempre riconosciuto il diritto di detrazione, anche nei casi di fattura che reca un'imposta non dovuta o relativa ad operazione inesistente.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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