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Responsabilità genitoriale

RESPONSABILITÀ GENITORIALE


Il concetto di “potestà genitoriale” è stato criticato perché bisogna riconoscere al minore una certa posizione di soggetto attivo, ed è stato sostituito con il concetto di “responsabilità genitoriale”

Responsabilità genitoriale = posizione dei genitori nei confronti del figlio minore che comprende:
- Diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto della loro personalità (capacità, aspirazioni..)
- Potere-dovere di amministrazione dei beni di cui i figli minori siano titolari
- Potere di rappresentanza legale su tutti gli atti civili del figlio
- Usufrutto legale sui beni del figlio, i cui frutti sono però destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli (eccetto i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro, i beni donati al figlio per intraprendere una carriera/professione, i beni donati al figlio con la condizione che i genitori non ne abbiano l’usufrutto)
I genitori che amministrano male possono essere privati di quei poteri e dell’usufrutto legale
In caso di conflitto tra i coniugi su questioni particolari, essi possono ricorrere al tribunale dei minorenni che ascolta il figlio (se questo ha compiuto 12 anni o ha comunque capacità di discernimento) → giudice assume la decisione al posto dei genitori oppure attribuisce il potere di decidere al genitore più idoneo a curare gli interessi del figlio
Per gli atti di straordinaria amministrazione serve l’autorizzazione del giudice tutelare; tali atti possono essere compiuti solo per necessità o utilità evidente del figlio.
In particolare, l’esercizio di un’impresa commerciale può essere continuato solo con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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