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Riforma art. 17 tratta dai negoziati Italia – C.E.


Previsto un unico soggetto che fa fronte ai picchi di lavoro, ma ora deve essere indetta una gare pubblica a livello europeo volta a rilasciare la concessione. Dai criteri che l’autorità portuale deve verificare, deve esserci che il soggetto sia predisposto ad assumere ex-dipendenti di compagnie portuali.
Inoltre vige il divieto assoluto del soggetto di svolgere personalmente attività, di ottenere partecipazioni di maggioranza in imprese che svolgono tali attività. Nei porti dove vi sono molteplici traffici spesso si prestano soggetti in gara pubblica, ma se i porti sono piccoli, tale gara non è indetta. In questi casi è possibile costituire agenzie alle cui dipendenze andranno ex-dipendenti di compagnie portuali.
NUOVO SISTEMA ART. 17: bisogna rivolgersi ad agenzie interinali che operano al di fuori del porto, ma comunque è escluso che le agenzie possano operare nei porti, questo perché è necessario avere un controllo molto ristretto e si potrebbe cagionare pericolo, in quanto è sempre meglio avere soggetti qualificati esclusivamente nell’ambito dei porti.

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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