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Ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni ed Enti Locali

Prima della riforma della legge costit 3/2001 l’autonomia delle regioni era configurata come diversa da quella degli enti locali (solo le prime rinvenivano nella costituzione i princ del loro ordinamento e la determinazione delle proprie competenze).
Nel testo costituzionale vi era inoltre una specifica disposizione che poneva le regioni in un rapporto di sovraordinazione rispetto agli altri enti locali, perché attribuiva alle prime il potere di esercitare un controllo di legittimità sugli atti delle province e dei comuni, controllo effettuato dai comitati regionali di controllo. Si tratta di una disposizione abrogata dalla riforma costituzionale del 2001.
Il titolo 5° della parte seconda della cost (dedicato alle autonomie territoriali) è stato completamente modificato dalla legge costituzione 18 ottobre 2001,n3, ed in particolare gli articoli:
1)114 (fonti degli enti locali): definisce comuni, province e regioni come enti autonomi con propri statuti, elaborati secondo i pric fissati dalla cost. Si tratta di enti derivati e l’autonomia ad essi concessa è disciplinata dalla cost.
Prima della riforma, esso prevedeva la ripartizione della repubblica in regioni, province e comuni, ora vede ribaltata l’elencazione degli enti territoriali, evidenziando la profonda radice territoriale del comune, l’ente locale + vicino al cittadino. Dopo i comuni, sono elencate le province, le città metropolitane, le regioni e lo stato. L’autonomia goduta dagli enti elencati nel nuovo art.114 è piena. Non solo le regioni speciali godono di forme e condizioni particolari di autonomia, ma anche le regioni ordinarie. Inoltre il primo comma dell’art114 sottolinea l’importanza del ruolo istituzionale svolto dai soggetti più prossimi ai cittadini.
Con la nuova formulazione dell’art114, sono introdotti nella costituzione due princ di fondamentale importanza:
-è riconosciuta un’autonomia statuaria anche agli enti territoriali diversi dalla regione;
-è posto come unico limite alle previsioni statuarie i princ fissati dalla costituzione.
2)117 (Potestà legislativa regionale): tale potestà è ispirata al princ dell’inversione delle competenze legislative: prima erano indicate solo le materie di competenza regionale, ora sono indicate le materie:
-su cui lo stato ha potestà legislativa esclusiva (perequazione delle risorse finanziarie);
-su cui le regioni hanno potestà legislativa concorrente (armonizzazione dei bilanci; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario);
- su cui le regioni hanno potestà legislativa residuale (ovvero tutte quelle non contenute nei due elenchi precedenti).
3)118(Attribuzioni amministrative): prima della riforma, il sistema era basato sul criterio del parallelismo delle funzioni, cioè sull’attribuzione alle regioni della gestione amministrativa delle materie di competenza legislativa delle regioni stesse, salvo le funzioni di interesse locale spettanti a province e comuni.
Nel nuovo art.118, si è sostituito a questo criterio quello della sussidiarietà verticale: si predilige l’attribuzione delle funzioni all’ente territoriale + vicino al cittadino sulla considerazione della migliore soddisfazione dei suoi interessi.
Vi è anche riferimento alla sussidiarietà orizzontale: cioè la possibilità per gli enti locali di attribuire all’attività dei privati ciò che ritengano apportuno per tutelare gli interessi della comunità locale.
4)119 (Autonomia finanziaria e fiscale): in base a tale art le regioni godono dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno un proprio patrimonio e possono fare investimenti, ma sui prestiti è esclusa la garanzia dello stato. In particolare, le  risorse  delle regioni sono:
-autonome: derivano da entrate proprie e dalla compartecipazione al gettito di tributi statali riferibili al solo territorio;
-derivanti da trasferimenti aggiuntivi: da parte dello stato a determinate regioni per specifiche finalità.
In tale situazione si usa l’espressione federalismo fiscale per indicare un sistema di finanza pubblica che riconosce l’autonomia degli enti territoriali sul piano finanziario.
5)125 (Poteri di controllo dello stato): la riforma ha abrogato l’art125 che prevedeva controlli statali sugli atti amministrativi della regione, con la scomparsa del commissario di governo. Prima i controlli sugli atti erano di natura preventiva, riguardavano la legittimità degli stessi ed erano di competenza del comitato regionale di controllo sugli atti di comuni e province.
 Ora il controllo statale non è del tutto escluso in quanto è previsto il generale potere sostitutivo del governo nei confronti degli organi regionali e locali nei casi di mancata osservanza di norme dei trattati internazionali o in caso di pericolo per la sicurezza pubblica.
Quindi in base al  testo unico sull’ordinamento degli enti locali(TUEL) del 2000, comuni e province sono enti a fini generali, cioè di alcune funzioni essi devono occuparsi necessariamente, mentre per altri aspetti essi possono agire liberamente a tutela degli interessi della collettività.
Inoltre essi godono di autonomia:
-statuaria: stabiliscono le norme fondamentali di organizzazione interna;
-normativa: disciplinano la propria attività con regolamenti, nel rispetto del proprio statuto;
-organizzativa e amministrativa: possono organizzarsi ed amministrare nell’autonomia decisionale, adempiendo i compiti loro attribuiti dalla legge;
-impositiva e finanziaria: esplicata attraverso l’imposizione fiscale nel rispetto delle leggi finanziarie.
I regolamenti degli enti locali costituiscono una fonte secondaria del diritto, perchè devono rispettare sia le prescrizioni dello statuto sia i princ fissati con legge dello stato.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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