Skip to content

Risoluzione consensuale. Risoluzione giudiziale per inadempimento

Primo modo di estinzione del rapporto lavorativo che andiamo ad analizzare è quello riconducibile alla volontà ed all'autonomia negoziale dei contraenti, ossia la “risoluzione consensuale”. Le parti, così come si sono obbligate reciprocamente, possono decidere di dismettere il proprio rapporto e liberarsi dalle relative obbligazioni. Ovviamente ciò non deve configurare un negozio in frode alla legge, pertanto nullo, sostitutivo del licenziamento, posto in essere per allontanare il lavoratore. 
Inoltre, avendo il codice civile previsto il recesso unilaterale del contraente adempiente nei confronti di quello inadempiente, non è ipotizzabile pensare che sia ammissibile il ricorso alla “risoluzione giudiziale per inadempimento”: essa tutela, in maniera più macchinosa, lo stesso interesse del recesso di cui sopra e pertanto risulterebbe inutile.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.