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Ritenute alla fonte a titolo di imposta


Quando la ritenuta è stabilità titolo di imposta, il reddituario sostituito è esonerato dall’adempimento degli obblighi strumentali che fanno capo al contribuente/soggetto passivo di imposta.
Ciò non è senza spiegazioni: da un lato, l’intervento del terzo sostituto è in grado di garantire a sufficienza l’interesse della finanza, dall’altro, la previsione della ritenuta a titolo di imposta è finalizzata a volte proprio e specificamente alla tutela dell’anonimato del percettore del reddito, mentre nei residui casi tende a conferire snellezza e soprattutto effettività al prelievo.
Nonostante tale indiscutibile realtà, “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse (alle quali devono oggi intendersi sostituite le sanzioni amministrative pecuniarie) e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né la ritenuta a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”.
Qualora la ritenuta sia stata omessa, il reddituario sostituito risponde dell’adempimento dell’obbligazione di imposta in via solidale con il sostituto a titolo di imposta, essendogli riferibile la manifestazione di capacità contributiva colpita dal rilievo e, quindi ed in definitiva, quale soggetto passivo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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