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Simulazione di malattia mentale nel codice penale


Si intende la produzione intenzionale di sintomi psichici falsi o grossolanamente esagerati, finalizzata unicamente a ottenere l’esenzione totale o parziale dalla pena.
I sintomi tuttavia non sono motivati né giustificati dalla storia clinica pregressa né dai dati documentali né da altri dati clinici obiettivi.
La simulazione di malattia mentale è assai difficile da realizzare, specie da parte di soggetti che non hanno una chiara rappresentazione della natura e del significato del disturbo psichiatrico.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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