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Sintesi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179


Il C.A.D. si prefigura come strumento di valutazione della giusta applicazione dell’ art. 97 della Costituzione riguardo l’agire delle P.A. Il concetto di buon andamento è traducibile in termini di efficienza e riduzione dei costi della P.A. (es. eliminazione dell’acquisto di carta) prodotta dall’ introduzione delle ICT, e il concetto di imparzialità è applicabile alla trasparenza delle P.A. come risultato del processo di accesso dei cittadini agli Open-Data (documenti accessibili, aperti al pubblico e in grado di interagire con altre fonti informative in modo automatico). Tra gli obiettivi delle P.A. indicati dal Codice troviamo che bisogna agevolare l’accesso degli utenti ai sevizi telematici, in particolare a tutte le persone iscritte all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), attraverso l’assegnazione di un’identità digitale che servirà come strumento di identificazione nel rapporto comunicativo, e anche attraverso l’assegnazione di un domicilio digitale che risulterà lo strumento esclusivo (dal 1° gennaio 2013) per le comunicazioni tra i cittadini, le imprese e le P.A. A tal fine, queste ultime sono tenute ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti. Con i soggetti che hanno preventivamente fornito un domicilio digitale, le P.A. comunicano attraverso la posta elettronica certificata e come integrato dal d.lgs. 179/2016, attraverso ogni altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento eIDAS, che consenta la prova del momento di ricezione, omissis. Nel caso l’utente non ne possedesse uno può ricevere il documento informatico, con firma digitale, in copia analogica per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento. Il legislatore regolamenta all’art. 29 la qualificazione e l’accreditamento dei soggetti che vogliano essere gestori di PEC, sottolineando come questi ultimi si debbano sottoporre a valutazione da parte di un organismo che risponda ai requisiti designati dal Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’art. 4, comma 2, della legge 99/2009. Per agevolare la fruibilità telematica delle P.A. in sede del Ministero per lo sviluppo economico è stato istituito l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) accessibile a tutti tramite sito web e senza necessità di autenticazione; d’altro canto in sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale è istituito l’Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi. Tra le Finalità del codice annotiamo che Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, quindi conformemente all’art. 117 della Costituzione anche le Regioni e le autonomie locali giocano un ruolo determinante nella giusta applicazione del codice, oltre lo Stato a cui è affidata in maniera esclusiva la legislazione del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale. Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri gioca un ruolo determinante in quanto definisce (con il supporto della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica) le linee strategiche e pianifica le misure finalizzate ad azioni di innovamento tecnologico delle P.A., controlla che venga fatto un corretto utilizzo delle risorse economiche a disposizione per attuare tali azioni e riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del C.A.D. Le P.A. hanno l’obbligo di accettare pagamenti effettuati dai cittadini con modalità telematica e a tal proposito l’AgID ha concesso una piattaforma informatica per semplificare e agevolare i pagamenti. Tra i compiti di quest’ultima troviamo anche l’aggiornamento periodico degli standard di qualità relativi all’accessibilità telematica dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2 che a loro volta si riadattano in base ai livelli di qualità da raggiungere.  D’altra parte gli utenti potranno esprimere il loro grado di soddisfazione attraverso modalità informatiche garantite dalle P.A., che a loro volta, insieme allo Stato devono promuovere azioni atte a favorire la capillarizzazione dell’utilizzo dello strumento digitale e quindi a ridurre quello che viene definito digital divide ossia il gap culturale che troviamo tra chi ha più padronanza delle ICT e chi ne resta escluso. Un esempio di promozione della cultura digitale è mettere a disposizione degli utenti una rete internet wi-fi accessibile attraverso i sistemi di identificazione quali SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, all’interno dei pubblici uffici. Ai sensi dell’art. 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 le P.A. devono attuare un piano di addestramento del personale sulle ICT, teso ad accrescere la conoscenza e l’utilizzo di queste tecnologie da parte dei dipendenti pubblici. La messa in opera di un linguaggio telematico per comunicare con i cittadini, nelle singole P.A., è affidata ad un unico ufficio dirigenziale che assume competenze relativamente alla sicurezza informatica intesa anche come protezione dei dati personali. Viene definito il Sistema pubblico di connettività (SPC) nel rispetto della lettera r dell’art. 117 della Costituzione, come l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di “federare” le infrastrutture ICT delle pubbliche amministrazioni, per realizzare servizi integrati mediante regole e servizi condivisi. Questa integrazione permette di risparmiare sui costi e sui tempi e di realizzare i servizi finali centrati sull’utente, evitando richieste di dati da parte delle amministrazioni oltre che duplicazioni di informazioni e controlli. Ancora una volta il legislatore ha posto l’accento sull’importanza dell’interoperabilità tra le varie P.A. distribuite sul territorio nazionale. Riguardo ai documenti informatici il legislatore fa il punto al capo III e al capo IV, illustrando al III la formazione, la gestione e la conservazione e al IV la trasmissione. A tal proposito viene dedotto che la documentazione originale in possesso delle P.A. viene tradotta in termini telematici, i documenti inviati e ricevuti attraverso l’utilizzo di strumenti ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera n-ter del C.A.D., sono registrati e fascicolati dalle P.A. così da garantirne la fruibilità ai cittadini. Tutto ciò si traduce in una riduzione dei costi rispetto al consumo di carta poiché i documenti subiscono un processo di informatizzazione, a questo punto potremmo fare delle riflessioni sul carattere di ecosostenibilità di tale processo, che se applicato a livello globale andrebbe a contribuire al miglioramento dell’impatto ambientale rispetto all’azione dell’essere umano. Gli archivi concepiti come ambienti dove si ammassa carta fanno posto ad archivi digitali dove vengono conservati i fascicoli informatici, che dal momento della trasmissione dal o verso l’utente, assumono carattere di segretezza rispetto all’utilizzo da parte degli addetti ai lavori. Rientra tra le competenze dell’AgID pianificare e promuovere con un team preposto (CERT-PA) la sicurezza della rete telematica italiana, anche al fine di prevenire e controllare eventuali digital security incidents. Inoltre l’Agenzia annualmente produce e trasmette al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica un documento, che definisce gli obiettivi da perseguire, in coerenza con l’Agenda digitale europea, per la valorizzazione del patrimonio digitale, ovvero l’Agenda digitale italiana che “rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale. L’Agenda Digitale è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell’Unione europea da raggiungere entro il 2020”. In sede della predetta agenzia viene istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) costituisce il catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali e i servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni e si configura, altresì, come registro pubblico di tali dati certificandone l'esistenza attraverso la pubblicazione dei relativi metadati (ai sensi della direttiva INSPIRE 2007/2/CE), la consultazione di questi ultimi è accessibile a tutti i cittadini. I programmi acquisibili per la gestione dei dati possono essere: software sviluppato per conto della P.A.; il riutilizzo dei predetti, interamente o in parti; software libero o open source; software cloud computing; software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso; software prodotto dalla combinazione dei predetti. Per ovviare al problema della corruzione che può insorgere all’interno delle P.A. viene istituita la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, per assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale delle P.A.

Per ragioni di parte, analizziamo i contenuti dell’art. 62-ter che riporta la dicitura, Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). Istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli di assistenza (LEA), per ridurre la spesa pubblica del SSN,e per agevolare l’accesso ai servizi multimediali dei cittadini. Un mega archivio di documenti sanitari elettronici che vanno a sostituirsi ai vecchi libretti rilasciati dalle varie ASL di appartenenza e ai vecchi elenchi degli assistiti presenti sul territorio nazionale. In grado di aggiornare i dati relativi ad ogni assistito rispetto al cambio del medico di famiglia, al cambio di residenza, eventuale presenza di esenzione, in modo tale che le rispettive ASL possano utilizzare questi dati al fine di erogare servizi e prestazioni più appropriati.

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