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Società di armamento


Alla luce dell’art. 2701 cod. nav. non è necessario essere il proprietario della nave per rivestire la qualifica dell’armatore.
SOCIETA’ DI ARMAMENTO = quella particolare forma societaria deputata a rendere possibile l’esercizio nautico in forma collettiva da parte di più soggetti.
Alla luce dell’art. 278 cod.nav. , infatti, è presupposto imprescindibile della costituzione di una società d'armamento la comproprietà della nave in capo i soci. Le quote di partecipazione nella comproprietà della nave si esprimono in carati che sono in totale 24 e liberamente frazionabili.
L'importanza dei carati, nonché delle quote di proprietà degli stessi, risulta evidente se si tiene presente che proprio sulla base delle quote di carati posseduta dai comproprietari si calcola la maggioranza dei partecipanti alla comunione ai fini dell'adozione delle deliberazioni inerenti la nave oggetto della proprietà comune; parimenti, nelle deliberazioni societarie, la maggioranza si forma con il voto favorevole dei comproprietari che possiedono complessivamente più di 12 carati: le deliberazioni prese dalla maggioranza dei comproprietari vincolano la minoranza. Questa ipotesi non trova applicazione nel caso in cui un singolo comproprietario detenga più di 12 carati: in tal caso costui potrà deliberare autonomamente ed efficacemente senza la convocazione degli altri comproprietari.
non in ogni caso le deliberazioni della maggioranza dei comproprietari della nave vincolano la minoranza: sono infatti escluse le deliberazioni su:
1.Innovazioni e riparazioni che comportino spese e fino alla metà del valore dell'imbarcazione;
2.l'iscrizione di una ipoteca sulla nave, per cui è richiesta la maggioranza di almeno 16 carati.
i Caratisti possono costituirsi in società d'armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i soci.
La pubblicità si realizza mediante la trascrizione dell'atto di costituzione della società nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante e, per le imbarcazioni di maggior stazza, altresì mediante annotazione sull'atto di nazionalità. il mancato adempimento degli obblighi pubblicitari imposti, comporta per i Caratisti la corresponsione in solido per i debiti contratti dalla società.
IL Gerente = è il/i  socio/i al quale è affidata l'amministrazione della società d'armamento, venendo incaricato di tutti i poteri di ordinaria amministrazione, a meno che l'atto di conferimento della nomina non li abbia ristretti, limitati o aumentati.
La responsabilità per la società di armamento = La responsabilità per le obbligazioni derivanti dall'esercizio comune della nave sorgono in capo ai soci-comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali possedute, ma in maniera differente a seconda che si tratti di soci consenzienti o dissenzienti.
soci consenzienti = avendo acconsentito alla costituzione della società, si vedono graviti di una responsabilità illimitata ma non solidale (rispondono delle obbligazioni sociali con l'intero loro patrimonio).
Soci dissenzienti = rispondono delle obbligazioni esclusivamente per una somma non superiore alle quote di partecipazione alla comproprietà (limitatamente responsabili).

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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