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Società di persone: società semplice

SOCIETÀ DI PERSONE: SOCIETÀ SEMPLICE


Il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti
Società di fatto → 2 o più persone si comportano come soci senza formalizzare la costituzione della società
Società occulta → un imprenditore si accorda di nascosto con altri soggetti per dividersi il rischio imprenditoriale

È l’unica società per la quale è prevista solo una forma di pubblicità-notizia attraverso l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; se però si tratta di attività agricola, l’iscrizione produce gli effetti dichiarativi tipici dell’iscrizione nella sezione ordinaria

La disciplina della società semplice si applica anche alle snc e sas, salvo le disposizioni espressamente previste per quest’ultime; se snc e sas sono irregolari (non iscritte nel registro delle imprese), la disciplina della società semplice relativa ai rapporti tra soci e terzi si applica integralmente

Amministrazione disgiuntiva → di norma ciascun socio può prendere decisioni su un’operazione sociale senza consultare gli altri
Ogni socio può opporsi alle operazioni che un altro voglia compiere, prima che esse siano compiute; sull’opposizione deciderà la maggioranza dei soci

Amministrazione congiuntiva → i soci possono stabilire che per prendere decisioni sia necessaria la maggioranza, l’unanimità, un certo numero di consensi..
Se l’amministrazione spetta solo ad alcuni soci, gli altri hanno conservano comunque un potere di controllo e hanno quindi diritto ad ottenere un rendiconto annuale, consultare i documenti sociali..
Il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, a meno che non sia pattuito diversamente; inoltre il socio può servirsi dei beni della società per fini estranei a quelli sociali solo con il consenso degli altri soci

Di norma tutti i soci sono amministratori e rappresentanti, ma i soci possono stabilire che la rappresentanza spetti solo ad alcuni di loro
I soci sono responsabili in solido e illimitatamente, salvo l’azione di regresso; alcuni soci possono essere esonerati dalla responsabilità illimitata (purché non agiscano in nome e per conto della società) ma tale patto deve essere portato a conoscenza dei terzi affinché abbia rilevanza nei loro confronti
Beneficio di escussione → il socio a cui è richiesto di pagare i debiti sociali può evitare di pagare purché indichi al creditore su quali beni può rivalersi
Il creditore particolare del singolo socio può rivalersi sugli utili spettanti a quest’ultimo; se gli altri beni del socio non sono sufficienti a soddisfare il creditore, egli può chiedere la liquidazione della quota

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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