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Struttura capitalistica, amministrazione e recesso nella società cooperativa

Struttura capitalistica della società cooperativa


Le cooperative hanno la necessità di recuperare risorse finanziarie per poter svolgere la propria attività, se la cooperativa non si procura i capitali necessari sarà costretta ad uscire dal mercato.
Con le azioni di partecipazione in cooperativa le cooperative che presentano delle esigenze di capitale possono emettere queste azioni di partecipazione cooperativa, che assomigliano a partecipazioni di risparmio che non hanno diritto di voto, sono anonime, non vengono iscritte nel libro soci e circolano al portatore, che è lo strumento più capitalistico che ci sia.
Si possono poi emettere strumenti finanziari.
È possibile per le cooperative emettere obbligazioni


Struttura dell’amministrazione della società cooperativa


Le cooperative possono scegliere o il sistema tradizionale o il sistema dualistico, e sistema monistico. In quest’ultimo caso ci sono dei particolari limiti per gli amministratori possessori di strumenti finanziari. Dal punto di vista pratico il sistema monistico non risulta essere stato scelto, mentre il sistema dualistico si presta molto, perché consente di avere rappresentanze di soggetti di non espressione dell’assemblea che possono essere consiglieri di sorveglianza.
Le regole che riguardano il funzionamento dell’assemblea e le impugnative delle delibere sono corrispondenti a quelli della società per azione, occorre però fare degli adattamenti.


Recesso e esclusione del socio nella società cooperativa


L’esclusione dalle società di capitali di un socio è sempre stata esclusa ed oggi con la riforma è stata prevista per le srl. Nelle cooperative la logica del recesso e dell’esclusione è diversa rispetto alle società di capitali.
Per il recesso è prevista una facilità particolare non solo nelle ipotesi previste dalla legge, ma anche in tutte quelle ipotesi previsti dagli atti, senza che si seguano tutti i limiti previsti per la spa. Questo perché così come il socio può entrare liberamente, altrettanto liberamente può uscire.

L’esclusione del socio è importante, perché la cooperativa è molto spesso un’impresa in tendenza. Vi è la possibilità facile di escludere il socio, e questa è assoggettata a un regime che sta a metà del regime delle società di persone e quello previsto dalle forme associative come nel diritto privato.
Le società di persone concedono all’escluso soltanto il diritto di impugnare post esclusione la decisione assunta. Nelle cooperative si prevede che l’esclusione deve essere pronunciata dagli amministratori o dall’assemblea. Contro la delibera di esclusione il socio può opporre opposizione entro 60 giorni (doppio di quanto previsto per le società di persone). In realtà la tradizione prevede per i casi di esclusione l’intervento di una sorta di organismo di arbitrato interno, ossia il Comitato dei probiviri. Nell’attuale disciplina del diritto societario c’è una serie di norme dedicate agli arbitraggi societari, che hanno come requisito l’imparziabilità assoluta della nomina del Collegio, che deve quindi  provenire da un soggetto esterno.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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