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Successione di leggi penali diverse

Successione di leggi penali diverse

Il legislatore non si limita ad abolire un reato, ma contestualmente all’abolizione introduce un'altra norma che disciplina in maniera diversa quei fatti in maniera più favorevole  - successione di leggi penali diverse :
la disciplina di questi fenomeni la indica sempre l’art.2 del codice penale ma al comma 4: se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le leggi posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Quindi ad esempio il legislatore punisce il reato di corruzione propria (per un atto contrario ai doveri dell’ufficio del pubblico ufficiale), la pena della reclusione è da 1 a 5 anni. Il legislatore decide di affievolire questa sanzione e riduce il massimo della pena da 5 anni a 3 anni. Non si è modificato il giudizio di disvalore sul fatto in sé, c’è stata una diversa disciplina di un fatto che era penalmente rilevante prima e rimane penalmente rilevante. Se questo reato viene realizzato dopo la modifica normativa continua ad essere punito, diverso dal caso dell’abolitio criminis, dove ciò che era punito, non è più punito dopo. Il comma 4 dice che di questa modifica migliorativa hanno diritto di giovarsi non solo tutti coloro che corromperanno qualcuno dall’entrata della legge in poi, ma potranno giovarsene anche coloro che hanno commesso il reato di corruzione in passato, quando era punito più severamente, con il limite che deve trattarsi di fatti per i quali ancora è pendente un giudizio. Se la condanna è passata in giudicato allora queste modifiche migliorative della disciplina non trovano applicazione.
Quando ci troviamo di fronte a situazioni nelle quali il legislatore contestualmente all’abrogazione di un reato, ne introduce un altro che disciplina in maniera diversa quella situazione, può essere difficile stabilire se ricorre l’art. 2 comma 2 o comma 4, e a seconda della risposta che diamo, cambiano le conseguenze, perché il comma 4 incontra un limite, che non è un limite incontrato dal comma 2. Uno degli esempi che più ha fatto discutere è quello delle false comunicazioni sociali e del falso in bilancio. Quando nel 2002 il legislatore ha cambiato la disciplina delle false comunicazioni sociali non ha solo cambiato la pena, ma ha disciplinato il fatto in maniera diversa. Ha introdotto delle soglie di rilevanza, per cui i falsi in bilancio solo se superano certe soglie sono puniti, allora diventa un problema serio stabilire di cosa accade di quei fatti relativi alla precedente norma.
L’art.25, comma 2 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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