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Tecniche di produzione degli effetti sostanziali: Norma – potere – effetto


La norma di legge generale ed astratta non detta essa stessa la disciplina degli interessi in conflitto in ordine ai beni, non ricollega essa stessa direttamente ai fatti il sorgere di situazioni soggettive (di pretesa, facoltà, obbligo, soggezione), ma demanda al potere dei privati (autonomia privata, soprattutto nella specie dell'autonomia contrattuale) o alla pubblica amministrazione (potere amministrativo in senso proprio) la determinazione di tale disciplina.
In ipotesi di questa specie l'esigenza di ricorrere al processo sorge, oltre che in caso di violazione delle situazioni soggettive sorte a seguito dell'esercizio del potere, dall'incertezza causata da contestazioni circa l'esistenza stessa del potere ovvero da illegittimità verificatesi nelle modalità di esercizio del potere.
È opportuno distinguere:
- in ipotesi di contestazioni circa l'esistenza del potere, lo schema di riferimento è quello della nullità, con il suo potere essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, la sua rilevabilità d'ufficio, la sua imprescrittibilità: ne segue che oggetto del processo sarà l'accertamento dell'esistenza o no del potere;
- in ipotesi di contestazioni circa l'esistenza di illegittimità verificatesi nelle modalità di esercizio del potere d', il diritto positivo potrà adottare come schema di riferimento sia quello della nullità sia quello della annullabilità: l'ed in questo secondo caso consentire la sanatoria dell'atto a seguito della mancata denuncia, entro un termine più o meno ampio, dell'illegittimità da parte del soggetto o dei soggetti nel cui interesse era posto il requisito mancante ovvero da parte del destinatario passivo dell'esercizio del potere ovvero anche da parte di terzi interessati.
Comune ad entrambe le ipotesi di è che il giudice non potrà mai sostituirsi ai privati o alla pubblica amministrazione nell'esercizio del potere, ma dovrà limitarsi a verificare l'esistenza o no del potere e da controllare il rispetto o no delle modalità di esercizio del potere e quindi, in caso di accertamento dell'inesistenza del potere o dell'esistenza delle illegittimità, dichiarare l'inidoneità dell'atto a determinare il sorgere delle situazioni soggettive conseguenti.

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