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Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 151/2001)


Il TU prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio.
Per ottenere dei difficili legge la donna ha l’obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro lo stato di gravidanza non appena accertato.
È fatto divieto di adibire la donna durante il periodo di gravidanza a lavori pericolosi o insalubri o faticosi; tale divieto vale per tutto il periodo della gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Il divieto di adibire al lavoro le donne vale per i 2 mesi precedenti la data del parto e per i 3 mesi dopo il parto (assenza obbligatoria).
Se si verificano complicanze nel decorso della gravidanza, il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre l’anticipo del periodo di assenza obbligatoria.
Trascorsi il periodo di astensione obbligatorio, la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro (assenza facoltativa) fino a un massimo di 10 mesi complessivi (cumulando quelli utilizzati dalla madre e dal padre) entro i primi 8 anni di vita del bambino.
I congedi per malattia del figlio possono essere concessi a entrambi i genitori alternativamente.
Se il figlio ha un’età inferiore a 3 anni e si hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutti i periodi corrispondenti alla durata della malattia; per le malattie di ogni figlio di età superiore a 3 anni e sino a 8 anni d’età è previsto un limite massimo di astensione dal lavoro di 5 giorni lavorativi all’anno.
Se il figlio è stato riconosciuto handicappato si possono sfruttare permessi giornalieri di 2 ore al giorno fino al terzo anno di vita; fra i 3 e i 18 anni i genitori hanno diritto, alternativamente, a 3 giorni di permesso al mese; dopo i 18 anni, per ottenere tale beneficio, occorre provare che il genitore con viva con il figlio o che presti assistenza continuativa ed esclusiva.
Indennità di maternità
Per i 2 mesi che precedono il parto e per i 3 mesi successivi, le indennità di maternità viene pagata non solo alle lavoratrici dipendenti ma anche alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste, pure se queste non smettono di lavorare.
L’indennità alle lavoratrici autonome viene pagata dall’INPS, quella per le libere professioniste viene pagata dalle Casse professionali.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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