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Tipologie e funzioni sanzionatorie: la sanzione punitiva

Tipologie e funzioni sanzionatorie: la sanzione punitiva

Funzioni:
A_ Ripristinatoria:  la realizzazione dell’illecito produce una situazione di sofferenza per quell’interesse che risulta offeso dal comportamento inosservante. Alla sanzione perciò è attribuito il compito di togliere l’interesse da quella situazione di sofferenza in cui è venuto a trovarsi, ripristinando lo status quo ante.  => queste sanzioni ripristinatorie hanno la virtù di neutralizzare le conseguenze dell’illecito, almeno tendenzialmente. Es. restituzione art. 1168 cc, risarcimento del danno patrimoniale in forma specifica art. 2058 cc o per equivalente art. 2056 cc.

B_ Conciliativa: “mediazione” tra le posizioni venutesi a trovare in conflitto a seguito della violazione, così da pervenire alla conciliazione delle parti. La mediazione, a differenza delle sanzioni ripristinatorie, non opera sulle conseguenze materiali dell’illecito, ma su quelle psicosociali. Es. diritto minorile: istituto della sospensione del processo con messa alla prova del minorenne autore di reati contempla la possibilità che il giudice adotti “prescrizione diretta a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato”.

C_ Preventiva:  mediante la quale l’ordinamento tende ad evitare la futura commissione dell’illecito. Si distingue tra prevenzione mediante impedimento (1) e mediante persuasione (2):

1. Consistono in sostanza nella frapposizione di ostacoli di natura fisico-materiale tra il soggetto autore della violazione e la ripetizione da parte sua dell’illecito; sia che questi ostacoli attengano alla persona fisica dell’autore (es. castrazione), sia che attengano alle cose, mezzi o circostanze (es. confisca droga spacciatore).

2. Presenta caratteri di maggiore complessità, a sua volta si distingue sulla base di 2 criteri. a) a seconda dei soggetti che si pongono quali “destinatari” dell’opera di persuasione svolta dalla sanzione:
- a seconda che l’effetto persuasivo sia ricercato nei confronti dello stesso soggetto individuale che subisce la sanzione nella sua concreta applicazione (prevenzione speciale);
- a seconda che l’effetto persuasivo sia ricercato nei confronti di soggetti terzi, coincidenti con l’intera e indistinta generalità dei consociati (prevenzione generale).

b) a seconda dello strumento di persuasione utilizzato:
Per persuadere si può sfruttare l’effetto intimidativo derivante dal contenuto affittivo tipico della sanzione:
L’effetto intimidativo subito dal soggetto cui è irrogata la sanzione che viene così “ammonito” a non reiterare la violazione dei precetti dell’ordinamento (prevenzione mediante intimidazione speciale).
L’effetto intimidativo subito dai soggetti “terzi” mediante la consapevolezza che essi acquisiscono della sanzione minacciata e inflitta agli autori dell’illecito (prevenzione mediante intimidazione generale).

Per persuadere si possono utilizzare strumenti cd. pedagogico-educativi, diretti ad ottenere:
nel caso di prevenzione speciale => migliore adattamento sociale del soggetto ai valori ed alle norme dell’ordinamento;
nel caso di prevenzione generale => una più diffusa e convincente affermazione dei valori propri dell’ordinamento, così da accreditarli quali motivi determinanti dell’agire dei consociati e da ridurre la consistenza dei comportamenti non conformi all’ordinamento.

In sintesi: le fondamentali tipologie sanzionatorie sono:
sanzioni ripristinatorie;
sanzioni conciliative;
sanzioni impeditive;
sanzioni punitive.

Il diritto penale è caratterizzato dalla presenza di sanzioni punitive.

Le sanzioni punitive non sono in grado di conseguire quell’utilità massima garantita dalla sanzione ripristinatoria con l’eliminazione delle conseguenze dell’illecito, né è detto che riescano a realizzare quel risultato (tipico delle sanzioni impeditive) di interposizione di ostacoli specifici e mirati all’impedimento della futura reiterazione dell’illecito.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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