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Trattamento degli Stranieri in ambito di Unione Europea

La sovranità dello stato incontra dei limiti nei confronti dello straniero, perché egli non è vincolato, come cittadino alla comunità territoriale, infatti:
1) allo straniero non si possono richiedere comportamenti sproporzionati rispetto all’attacco sociale: per esempio gli stranieri non possono essere sottoposti all’obbligo del servizio militare e non hanno oneri fiscali.
Inoltre ad essi non si possono applicare sanzioni penali per reati che non presentano alcun collegamento con lo stato territoriale.  Fanno eccezione i reati molto gravi e quindi collegati con qualsiasi comunità (principi dell’universalità giurisdizione penale).
Tale principio comprende anche i crimina juris gentium, ovvero i crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità.
2) ciascuno stato è obbligato a tutelare lo straniero con misure:
-preventive: che devono essere efficaci ed adeguate ad ogni singolo caso;
-repressive: lo stato deve mettere a disposizione dello straniero un apparato giurisdizionale in grado di assicurargli la possibilità di ottenere giustizia.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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