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Tutela dei crediti di lavoro nelle procedure concorsuali. Garanzia per t.f.r. e altri crediti di lavoro

Tutela dei crediti di lavoro nelle procedure concorsuali. Garanzia per t.f.r. e altri crediti di lavoro 

Le norme suddette sui privilegi valgono anche in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali. 
E' previsto che in caso di esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, i crediti maturati dai lavoratori siano considerati crediti di massa e pertanto collocati al primo posto nella distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo. Tuttavia, nella maggior parte dei casi l'attivo scaturito dalla liquidazione è insufficiente a sanare i debiti dell'impresa nei confronti dei lavoratori. In materia sono intervenute due direttive dell'Unione Europea (allora Comunità), e precisamente la 987/1980 e la 74/2002, le quali hanno previsto la tutela dei crediti di lavoro in tutte le ipotesi di procedure concorsuali. Per dare attuazione alla prima di queste direttive, la 987/1980, nel 1982 venne istituito un fondo di garanzia presso l'INPS, alimentato dal contributo delle aziende, il quale si sarebbe sostituito al datore di lavoro in caso d'insolvenza o di semplice inadempienza di quest'ultimo nella corresponsione del t.f.r. 
Dopo ben 10 anni trascorsi dall'emanazione della direttiva, lo Stato italiano non aveva ancora dato applicazione integrale al documento di matrice europea, non avendo previsto una tutela nell'ambito delle procedure concorsuali di tutti gli altri crediti di lavoro diversi dal t.f.r e pertanto venne condannato a rispondere dei danni derivanti dalla mancata attuazione della direttiva. In seguito venne emanata una disciplina apposita. 
Torniamo per il momento al primo intervento legislativo italiano, quello del 1982, inerente l'istituzione del fondo di garanzia. Lo stesso legislatore ha inteso tutelare i lavoratori tanto in caso di insolvenza del datore di lavoro accertata in sede di procedura concorsuale, quanto in caso di inadempienza del datore di lavoro non assoggettabile a procedure concorsuali a norma dell'art.1 della legge fallimentare. Nella prima ipotesi il lavoratore, entro 15 giorni dal deposito dello stato passivo o dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo, può far domanda per il pagamento del t.f.r. da parte del Fondo. Nella seconda ipotesi, invece, il lavoratore è tenuto prima ad esperire l'esecuzione forzata e solo nel caso in cui essa risulti insufficiente per l'erogazione del t.f.r., può rivolgersi al Fondo. In ogni caso il Fondo di garanzia deve eseguire il pagamento entro 60 giorni dalla richiesta, surrogandosi nella posizione di creditore privilegiato del lavoratore. 
Per quanto concerne il secondo intervento legislativo italiano di completa attuazione della direttiva 287/1980, possiamo dire esso si è avuto con il D.lgs. 80/1992, il quale ha previsto che il Fondo di garanzia si occupi, anche, degli altri crediti da lavoro spettanti ai prestatori, nel limite però relativo agli ultimi 3 mesi di rapporto di lavoro ed entro un massimale predeterminato. Il lavoratore, per questi crediti, può chiedere l'intervento del Fondo in tutti i casi di procedure concorsuali. Qualora il datore non sia assoggettato alle stesse in previsione della legge fallimentare, occorrerà, come abbiamo visto per il t.f.r., l'insufficienza dell'esecuzione forzata per potersi rivolgere al Fondo. Gli “ultimi tre mesi” vanno calcolati o dalla data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, o dalla data d'inizio dell'esecuzione forzata, o dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, o dalla data di cessazione dell'esercizio provvisorio o di messa in liquidazione dell'impresa. La garanzia offerta dal Fondo si prescrive entro un anno ed il pagamento non è cumulabile con il trattamento di CIG fruito nei 12 mesi precedenti la procedura concorsuali, né tanto meno è cumulabile con l'indennità di mobilità corrisposto nei 3 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
La nuova direttiva 75/2002, invece, ha previsto una tutela a favore dei lavoratori le cui imprese siano presenti in 2 Stati europei differenti e costituite nello Stato diverso da quello di appartenenza del lavoratore. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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