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Tutela di condanna e bene oggetto dell'obbligazione


Una più esatta comprensione della suddetta duplicità di funzione (repressiva e preventiva) e della duplicità delle possibilità di attuazione (tramite esecuzione forzata e misure coercitive) della tutela di condanna, può derivare solo da un'indagine che tenga conto del bene oggetto dell'obbligazione, degli effetti della violazione e della fungibilità o meno della prestazione.
Nel caso di violazione dell'obbligo di pagare una somma di denaro o di consegnare o rilasciare un bene mobile o immobile, essendo sia alla presenza di obbligazioni tipicamente fungibili, il titolare del diritto potrà conseguire il bene oggetto dell'obbligazione anche tramite la surrogazione di un terzo all'obbligato.
Per tutte quelle ipotesi in cui a causa della natura del diritto (ad esempio obbligazioni a carattere periodico) la violazione possa essere ripetuta, si pone il problema dell'ammissibilità di una condanna (in futuro) diretta a precostituire un titolo idoneo a mettere in moto l'esecuzione forzata.
In caso di violazione di obblighi di fare, è di estrema rilevanza la verifica in concreto della fungibilità o meno della prestazione.
Solo nel caso in cui questa sia fungibile, condanna potrà essere attuata tramite la tecnica dell'esecuzione forzata consistente nel sostituire un terzo all'obbligato; in caso di infungibilità, invece, l'attuazione della condanna dovrà essere garantita dalla predisposizione di un adeguato sistema di misure coercitive.
È comunque da rilevare come la distinzione tra fungibilità e infungibilità della prestazione si rivela, nella pratica, molto meno chiara di quanto non appaia in teoria: spesso accade di essere alla presenza di obblighi di fare che pur potendo essere considerati fungibili, comportano però particolari difficoltà o complessità, qualitative o quantitative, nella loro esecuzione da parte di un terzo.
Con riferimento agli obblighi di non fare è opportuno distinguere a seconda che:
la violazione si sia concretata in un atto ad efficacia continuata: oggetto della condanna sarà all'obbligo derivato di disfare, reintegrare, restituire, pagare; a seconda della sua fungibilità o infungibilità avrà attuazione tramite il ricorso alla tecnica, rispettivamente, dell'esecuzione forzata e delle misure coercitive;
la violazione si sia concretata in atti di violazione ad efficacia istantanea suscettibili di essere ripetuti nel tempo: in tal caso oggetto della condanna sarà non solo l'adempimento degli obblighi derivati, sorto dalla violazione dell'obbligazione originaria di non fare, ma anche l'ordine di non ripetere la violazione ovvero di adempiere in futuro l'obbligazione negativa di cui, a seguito di accertamento del diritto, è titolare l'attore.
Questo secondo contenuto della condanna avrà i connotati di una tipica condanna cosiddetta inibitoria, e come tale non potrà essere attuato solo col ricorso alla tecnica delle misure coercitive;
la violazione si sia concretata in atti ad efficacia istantanea non suscettibili di essere ripetuti nel tempo: in tal caso oggetto della condanna saranno solo gli obblighi derivati dalla violazione dell'originaria obbligazione negativa e consistenti, normalmente, nel risarcimento del danno.

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